La casa familiare spetta all’ex coniuge collocatario anche se il figlio torna a casa solo nel weekend

La casa familiare spetta all’ex coniuge collocatario anche se il figlio torna a casa solo nel weekend

L’ex coniuge ha diritto alla casa familiare anche se il figlio maggiorenne, economicamente non autosufficiente, collocato presso di lui si reca a casa solo saltuariamente. È quanto deciso dalla Cassazione, Sesta Sez. Civile, con ordinanza n. 23473/2020, con la quale è stato rigettato il ricorso di un uomo secondo cui non va tutelato l’interesse del figlio maggiorenne non indipendente a permanere nell’ambiente domestico in cui è cresciuto.

Quando scatta il diritto alla casa coniugale e quando viene meno? In primo luogo l’assegnazione della casa di famiglia all’ex coniuge presso cui sono collocati i figli perdura finché sussiste la coabitazione tra questi ultimi ed il genitore. L’istituto è infatti finalizzato alla tutela della prole, a garantire ai figli la permanenza in un luogo in cui sono cresciuti.

Pertanto il Giudice può emettere un provvedimento di assegnazione se:

  • la coppia ha avuto figli e questi non sono autosufficienti sul piano economico;
  • i figli coabitano con il genitore presso cui sono stati collocati.

In mancanza di uno solo di tali requisiti, la casa familiare non può essere assegnata al coniuge non proprietario. Peraltro l’assegnazione cessa in caso di:

  • trasferimento da parte del genitore assegnatario della casa presso altra dimora;
  • cessazione della coabitazione tra il genitore collocatario e i figli;
  • raggiungimento dell’indipendenza economica dei figli.

La vicenda

In primo grado il Tribunale di Rimini, con sentenza non definitiva di divorzio, tra le altre cose assegnava la casa coniugale all’ex moglie, quale genitore coabitante con il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente.

Dinanzi alla Corte d’appello di Bologna proponeva ricorso l’ex marito, chiedendo che fosse accertata l’insussistenza dei presupposti per l’assegnazione della casa coniugale a favore della moglie, posto che la non autosufficienza economica del figlio maggiorenne dovesse ritenersi imputabile a una sua condotta colposa.

Il Collegio, tuttavia, confermava l’assegnazione dell’abitazione familiare alla donna.

Il ricorso alla Suprema Corte

Il marito ricorreva, dunque, in Cassazione, deducendo, tra gli altri, i seguenti motivi:

– violazione e/o falsa applicazione degli artt. 155, 337 sexies e 337 septies c.c. in relazione agli artt. 3 e 42 Cost. Il ricorrente riteneva che in presenza di figlio maggiorenne, sebbene non autosufficiente economicamente, non si possa ritenere necessaria la tutela dell’interesse a permanere nell’ambiente domestico in cui è cresciuto, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate. Inoltre, nel riconoscere l’assegnazione della casa familiare al genitore convivente con un figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, vi è un’irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento tra il maggiorenne autosufficiente e quello non autosufficiente in violazione del principio costituzionale di uguaglianza ex art. 3 Cost. e una ingiustificata compressione del diritto del genitore proprietario in violazione dell’art. 42 Cost. Il ricorrente richiamava anche alcuni precedenti giurisprudenzialistabile dimora del figlio presso l’abitazione di uno dei genitori con sporadici allontanamenti, con l’esclusione di saltuario ritorno presso l’abitazione solo per i fine settimana, come nel caso di specie.

– omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. In particolare, la Corte d’Appello non aveva considerato che il figlio maggiorenne e non indipendente vivesse stabilmente in un’altra città e che solo saltuariamente tornasse a casa.

Decisione: la casa di famiglia spetta all’ex coniuge collocatario anche se il figlio torna a casa solo nel weekend

La Suprema Corte rigetta il ricorso con ordinanza n. 23473/2020.

Per gli Ermellini il primo motivo di ricorso è infondato proprio alla luce dei precedenti citati dallo stesso ricorrente, essendo stato oggetto di insindacabile accertamento di fatto che il figlio maggiorenne non autosufficiente tornasse con frequenza settimanale presso la casa familiare

Deve, pertanto, ritenersi integrato il requisito della convivenza con la madre presso tale abitazione, mentre non si ravvisa alcuna violazione del principio di uguaglianza a fronte della radicale diversità delle condizioni (figlio maggiorenne autosufficiente e non) poste in comparazione dal ricorrente”.

Quest’ultimo principio si basa sull’assenza di un’autonomia economica del giovane. È ovvio, infatti, che se il figlio fosse stato indipendente sul piano reddituale, tale da potersi permettere di vivere da solo, il genitore avrebbe perso l’assegnazione della casa.

Da qui la regola fissata dalla Cassazione: il ritorno settimanale del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente presso l’abitazione familiare integra il requisito della coabitazione con il genitore collocatario, anche se non proprietario della casa. Pertanto giustifica il mantenimento dell’assegnazione dell’immobile.