Rischia sanzione la ex moglie che ostacola il diritto di visita tra i figli e il padre

Rischia sanzione la ex moglie che ostacola il diritto di visita tra i figli e il padre

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3810/2015, basandosi sul principio che deve essere sanzionato il genitore che ostacola il diritto di visita al figlio da parte dell’altro coniuge, ha respinto il ricorso proposto da una madre che era stata condannata al pagamento di mille euro, per aver ostacolato il diritto dell’ex marito a far visita alle figlie minorenni. Più precisamente, con sentenza n. 2289 del 23.11.2010 il Tribunale di Messina aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, affidando ad entrambi le due figlie minori, con domiciliazione presso la madre, disciplinando le modalità di frequentazione col padre, inclusa la necessità che gli incontri non avvenissero in presenza della nuova compagna dello stesso, imponendo all’uomo di corrispondere alla donna l’assegno mensile di euro 400,00 per il mantenimento delle figlie e, ai sensi dell’articolo 709 ter c.p.c., ammonendo entrambe le parti ad agevolare il rapporto delle bambine con l’altro genitore, al fine di scongiurare atteggiamenti che potessero ostacolare il corretto svolgimento delle modalità del loro affidamento o che potessero pregiudicare la loro serenità ed evitando che eventuali discussioni tra i coniugi avvenissero alla presenza delle minori.

Avverso la decisione del Tribunale la ex moglie aveva proposto appello principale ed aveva chiesto la revoca dell’ammonizione a lei rivolta e l’affidamento esclusivo delle figlie. E l’ex marito si era difeso, richiedendo in appello incidentale l’affidamento esclusivo a sé delle figlie o, in subordine, la loro domiciliazione presso di lui, nonché l’adozione dei provvedimenti ex articolo 709 ter c.p.c., per garantire il sereno e regolare espletamento del suo diritto di visita delle figlie con condanna della ex moglie ai danni, da liquidarsi in separata sede. Con sentenza del 2013 la Corte di appello di Messina avendo accertato che l’ex moglie aveva veramente ostacolato in più occasioni il diritto di visita alle figlie dell’ex coniuge, in parziale riforma della sentenza impugnata che nel resto confermava, aveva disposto le specifiche modalità di frequentazione del padre con le figlie ed aveva condannato la donna al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1.000,00, con «funzione disincentivante rispetto alla commissione di ulteriori violazioni» e l’aveva condannata al pagamento delle spese processuali.

Più precisamente, la Corte territoriale aveva ritenuto che:

era infondato il primo motivo di appello, con cui la donna si era doluta dell’ammonizione ricevuta dal tribunale ai sensi dell’articolo 709 ter c.p.c.. Al riguardo l’appellante aveva evidenziato come, a fronte dei comportamenti dell’ex marito che avevano arrecato pregiudizio alle minori (inosservanza dei provvedimenti adottati nel corso del giudizio di primo grado in ordine al mantenimento, alla visita della prole, ai percorsi educativi disposti dal Tribunale), lei aveva tenuto un contegno collaborativo con gli ausiliari intervenuti in corso di giudizio, approdando ad una capacità di gestire civilmente il disaccordo con il coniuge, ed aveva sempre provveduto alle esigenze delle bambine. Ma dalle relazioni acquisite nel corso del giudizio di primo grado era emersa una situazione di conflittualità fra i coniugi con conseguente difficoltà di comunicazione, situazione questa che aveva inevitabili ricadute sulla serenità delle minori. Inoltre, era emerso che da parte della madre vi fosse una sfiducia verso il ruolo paterno e che tale sfiducia avesse reso difficoltoso l’esercizio delle visite del genitore e la tensione fra i coniugi aveva condizionato il clima relazionale in cui erano avvenuti gli incontri fra padre e minori;

anche il secondo motivo di impugnazione della donna inerente al disposto affidamento condiviso della prole, era infondato per la Corte di Appello. Infatti, il Tribunale aveva operato una corretta valutazione degli elementi di fatto emersi nel corso del procedimento, giungendo alla conclusone dell’idoneità educativa di entrambi i coniugi verso la prole. L’affidamento condiviso non poteva ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti avuto un’applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto. E correttamente il Tribunale aveva messo in risalto che le eventuali inadempienze sul piano economico del genitore non erano ostative al riconoscimento dell’affidamento condiviso in assenza di ulteriori elementi (disinteresse o mancato esercizio del diritto di visita). Infatti, che il padre non avesse a cuore l’educazione delle figlie e si disinteressasse di loro non era sostenibile avendo il processo evidenziato, invece, i tentativi del padre di instaurare e mantenere un rapporto continuativo con le figlie, tentativi spesso frustrati dall’atteggiamento ostruzionistico materno. Quindi, le accuse rivolte al padre nell’atto di appello (violazioni economiche e disinteresse verso la prole, arbitri nell’esecuzione dei provvedimenti giudiziari e cattive capacità relazionali) o erano infondate (ad es. disinteresse verso la prole) o erano irrilevanti ai fini dell’affidamento condiviso (ad es. le eventuali violazioni economiche) o di scarsa valenza ai fini della limitazione dell’esercizio della potestà (la dedotta cattiva capacità relazionale dell’appellato al momento in cui si recava nel domicilio delle figlie per portale con sé, oppure la dedotta scarsa collaborazione del padre con le figure professionali intervenute nel giudizio di primo grado), posto che agli inconvenienti lamentati (specie per quanto atteneva alla lamentata inosservanza dell’orario relativo all’esercizio del diritto di visita) idoneo correttivo era rappresentato dalla misura prevista dall’art. 709 ter c.p.c., applicata dal Tribunale anche nei confronti del padre. Andava, inoltre, aggiunto che l’affidamento delle minori anche al padre non si era risolto in un pregiudizio per la prole o in scelte arbitrarie da parte del padre;

anche l’appello incidentale proposto dall’ex marito era infondato nella parte in cui tendeva alla riforma della sentenza che aveva disposto l’affidamento condiviso, poiché era sufficiente richiamare quanto già evidenziato in merito ai presupposti dell’affidamento condiviso e alla idoneità genitoriale di entrambi.

figli condivisi2

Conseguentemente:

andava confermato il provvedimento del tribunale che aveva disposto l’affidamento delle bambine, con loro domiciliazione presso la madre, ad entrambi i genitori, pur dovendosi nel provvedimento impugnato meglio specificare il diritto-dovere paterno di visita delle figlie;

le difficoltà relazionali delle parti andavano corrette con gli strumenti di cui all’articolo 709 ter c.p.c.. Si precisa che tale norma lascia ampia discrezionalità al giudice sia sulla scelta del trattamento sanzionatorio, fornendo diversi strumenti alternativi (l’ammonimento, il risarcimento all’altro genitore, il risarcimento a favore del minore o la condanna ad una ammenda amministrativa), sia sulla necessità o meno di disporre sanzioni. Preso atto del fatto che l’ammonimento ex articolo 709 ter c.p.c., nei confronti della mamma si era rivelato di pressoché totale inefficacia, era necessario adottare una misura più incisiva che consentisse di ricondurre ad equilibrio il rapporto fra i coniugi in vista della piena attuazione della bigenitorialità La sanzione invocata dal padre (il risarcimento del danno in proprio favore) appariva eccessiva, apparendo più congrua la condanna della donna al pagamento di una sanzione pecuniaria amministrativa in favore della Cassa delle ammende, sanzione che andava quantificata in euro 1.000,00. Tale sanzione, allo stato, poteva avere una funzione disincentivante rispetto alla commissione di ulteriori violazioni;

il provvedimento di cui all’articolo 709 ter c.p.c., di irrogazione della sanzione pecuniaria poteva essere adottato anche d’ufficio proprio per la sua funzione di tutela dell’interesse dei minori.

Avverso questa sentenza, la donna ha proposto ricorso per Cassazione volto ad impugnare i capi della sentenza d’appello sfavorevoli alla ricorrente, inerenti ai provvedimenti sanzionatori ed alle spese processuali del secondo grado che però è stato respinto, con compensazione per intero delle spese del giudizio di Cassazione, data anche la natura delle controverse questioni e gli interessi coinvolti.

Con l’auspicio che questo caso giudiziario sia di monito a quei genitore che strumentalizzano i figli per fini bellici contro l’ex coniuge.

Avv. Lucia Cassella del Foro di Catania