L’ex percepisce il reddito di cittadinanza? L’assegno di mantenimento va ridotto

L’ex percepisce il reddito di cittadinanza? L’assegno di mantenimento va ridotto

L’assegno di mantenimento o divorzile può essere ridotto se l’ex percepisce il reddito di cittadinanza. È giunto a tale conclusione il Tribunale di Frosinone con sentenza del 18 febbraio 2020, ma la gran parte dei Giudici di merito si muove già da tempo verso questa direzione. Il reddito di cittadinanza va, cioè, qualificato come fatto nuovo sopravvenuto che giustifica una riduzione dell’assegno.

Ma vediamo cosa è accaduto nei fatti. Nel 2018 una donna adiva il Tribunale di Frosinone affinché ordinasse all’Inps, debitore dell’ex marito, di versarle quanto dovuto a titolo di assegno di mantenimento in quanto l’uomo non vi provvedeva da mesi (i coniugi, nel 2009, si erano separati con decreto di omologazione dell’accordo di separazione raggiunto dagli stessi e con esso il Giudice aveva obbligato il marito a versare un contributo di mantenimento alla moglie). La ricorrente, inoltre, documentava di non avere un lavoro né redditi.

L’ex marito, dal canto suo, avanzava domanda riconvenzionale, con la quale chiedeva la riduzione dell’assegno di mantenimento. Ciò perché l’ex consorte possedeva tutti i requisiti per chiedere il reddito di cittadinanza e, quindi, per ottenere un vero e proprio vantaggio economico stabile. Questo, se percepito, avrebbe costituito un elemento sopravvenuto rispetto alla situazione economica dei coniugi al momento della separazione e, in quanto tale, avrebbe legittimato una domanda di revisione dell’assegno.

A seguito dell’istruttoria, in effetti, il Tribunale accertava che la donna percepiva già il reddito di cittadinanza, nella misura di circa 450/500 euro mensili.

La domanda del marito viene dunque accolta e il contributo di mantenimento ridotto. In sentenza il Giudice rammenta che “la revisione delle disposizioni recanti il regime post coniugale postula la sussistenza di giustificati motivi sopravvenuti” e che “è necessaria la duplice condizione della sussistenza di una modificazione delle condizioni economiche degli ex coniugi e dell’idoneità di tale modificazione ad alterare il pregresso assetto realizzato dal precedente provvedimento sull’assegno. Soltanto dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze, può essere presa in considerazione la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno e/o dei criteri per la sua determinazione”.

Orbene, il reddito di cittadinanza costituisce un giustificato motivo sopravvenuto, che modifica le condizioni economiche degli ex coniugi e al tempo stesso alteri l’assetto precedente?

Secondo il Tribunale sì. La ricorrente percepisce infatti una nuova entrata reddituale, di 450/500 euro al mese, non esistente né prevedibile al momento della separazione e della quantificazione dell’assegno di mantenimento in suo favore. Tale reddito, essendo corrisposto per un periodo di apprezzabile durata con possibilità di proroga, ha natura stabile ed è dunque idoneo ad alterare l’assetto economico dei coniugi realizzato con il provvedimento attributivo dell’assegno (in questo senso v. anche Cass. 20.01.2020 n. 1119; Cass. 23.04.19 n. 11177; Cass. 13.01.17 n. 787, Cass. 30.09.16 n. 19605). A ciò si aggiungono l’età di lei, la mancanza di specializzazione professionale e l’impossibilità di inserirsi nel mondo del lavoro. Conseguenza? L’assegno va revisionato.

La percezione del reddito di cittadinanza può, dunque, essere incluso tra i giustificati motivi sopravvenuti che alterano in meglio le condizioni economiche del coniuge beneficiario dell’assegno e che legittimano una contrazione dello stesso. Al pari, ad esempio, di un’eredità che comporti un effettivo reddito per l’ex coniuge beneficiario o della perdita del lavoro da parte dell’ex coniuge obbligato.