Pubblicizzare il proprio tradimento sui social? Costa l’addebito della separazione

Pubblicizzare il proprio tradimento sui social? Costa l’addebito della separazione

Annunciare su Facebook di intrattenere una relazione extraconiugale, tramite foto o post, al coniuge traditore costa l’addebito della separazione. Ad affermarlo è il Tribunale di Bari con sentenza n. 2525/2020 ma è vastissima la giurisprudenza di merito giunta a questa conclusione. Per la Cassazione, inoltre, la violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio (compreso quello di fedeltà) legittima la richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 Codice Civile.

La parola ai Giudici di merito

Dinanzi al Tribunale di Bari, un uomo agiva in giudizio per chiedere la separazione dalla moglie e l’addebito di questa alla stessa per aver annunciato su Facebook il proprio fidanzamento con un altro. La donna aveva cominciato a postare selfie con il nuovo compagno fino a trasferirsi in casa sua, comportamento dal quale desumere una relazione che durava da tempo.

Il ricorso viene accolto. Secondo il Giudice pugliese non è necessario che dalla condotta del coniuge a cui viene addebitata l’intollerabilità della convivenza derivi un evento lesivo. E’ sufficiente la consapevolezza di violare con il suo comportamento i doveri coniugali. Consapevolezza facilmente deducibile dalla pubblicizzazione della relazione extraconiugale sul social.

Analoga vicenda è stata sottoposta al Tribunale di Roma, dinanzi al quale una donna ha chiesto l’addebito della separazione al marito per aver apertamente annunciato su Facebook il fidanzamento con la nuova compagna. Per il Giudice, tale comportamento non solo rende intollerabile la prosecuzione della convivenza, ma lede la dignità e l’onore della moglie per le modalità con cui è avvenuto. Inevitabile, dunque, l’addebito della separazione allo stesso (cfr. sentenza n. 456/2016).

Anche il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 2643/2016, decideva allo stesso modo. Nel caso di specie una donna, ancora coniugata, cambiava il proprio status sentimentale su Facebook indicando di essere “separata”. In alcuni post insultava anche il marito. Secondo il Giudice campano tale condotta lede la dignità e la reputazione dell’altro coniuge e legittima sia una richiesta di addebito della separazione sia di risarcimento dei danni non patrimoniali. Da qui l’accoglimento del ricorso proposto dal marito.

La Cassazione sul punto

A proposito di danni non patrimoniali, la Suprema Corte, con sentenza n. 18853/2011, aveva già sancito che la violazione dei doveri derivanti dal matrimonio dà luogo a risarcimento dei danni di natura non patrimoniale ex art. 2059 Codice Civile. Ciò in quanto questi hanno natura giuridica e la loro violazione, se lesiva di diritti costituzionalmente protetti come la dignità e l’onore, rappresenta un illecito civile. Essa pertanto non va sanzionata necessariamente con le misure previste dal diritto di famiglia (come l’addebito della separazione) ma con le misure previste genericamente dal Codice Civile in caso di illecito dal quale derivi un danno non patrimoniale, ossia il risarcimento. Che vuol dire? Che il mancato addebito della separazione non preclude l’azione di risarcimento di detti danni, sempre proponibile dal coniuge che si ritiene leso dal comportamento dell’altro.

A questo link, l’allegato della sentenza.