Foto dei figli sui social? Serve il loro consenso, anche se minorenni

Foto dei figli sui social? Serve il loro consenso, anche se minorenni

Una delle questioni più discusse in giurisprudenza riguarda la pubblicazione sui social delle foto dei figli minori d’età. Se infatti il problema non si pone quando questi siano maggiorenni, sorge nel caso in cui abbiano un’età inferiore ai 18 anni. Sul punto si è espresso il Tribunale di Chieti, che, con sentenza n. 403/2020, ha stabilito che occorre il consenso esplicito del figlio, che, seppur minorenne, abbia già maturato una certa capacità di discernimento.

Nel caso che oggi esaminiamo il ragazzo ha 17 anni ed è figlio di genitori separati. La madre agisce in giudizio per chiedere il divorzio dal padre e per lamentarsi del fatto che questi pubblichi continuamente foto del figlio sui social. Chiede dunque al Giudice di Chieti di ordinarne la rimozione. Il punto è che l’uomo accusa la moglie dello stesso fatto e domanda a sua volta la rimozione delle foto. Insomma, tra i due si innesca una vera e propria lite sul punto.

Trattandosi di una vicenda che riguarda direttamente il minore, il Tribunale decide di ascoltarlo. Il ragazzo ha 17 anni e pertanto, secondo il Collegio, ha già acquisito una capacità di discernimento tale da poter esprimere o meno il proprio consenso sulla pubblicazione delle sue foto. Sui cd. grandi minori (chi ha un’età dai 14 ai 17 anni) si è più volte espressa la Cassazione, secondo cui chi raggiunge tale età è solitamente in grado di compiere scelte di vita e orientare consapevolmente le proprie decisioni. Si pensi, ad esempio, alla scelta di sposarsi o di lavorare.

Il Giudice abruzzese dà dunque rilevanza alla volontà espressa del ragazzo e ordina ai genitori di astenersi dal pubblicare le sue foto “in assenza di consenso esplicito dell’interessato”.

La decisione del Tribunale di Chieti appare totalmente in linea con quanto stabilito dal D.Lgs. 101/2018, provvedimento di recepimento in Italia del regolamento Ue 679/2016 (Gdpr), che fissa a 14 anni la soglia minima per iscriversi a un social network senza il consenso dei genitori: “il minore che ha compiuto i quattordici anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione […] con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a quattordici anni è lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale”.

La normativa europea attribuisce dunque potere decisionale al minore almeno quattordicenne con riferimento alla sua vita su internet, in quanto capace di autodeterminarsi.

Alla luce di ciò i giudici italiani hanno reinterpretato gli artt. 147 (Doveri verso i figli) e 357 (Funzioni del tutore) del Codice Civile, che impongono ad entrambi i genitori l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Un dovere che si espande certamente anche alla corretta gestione dell’immagine pubblica del minore, in particolare in un’epoca digitale come quella attuale.

A tale quadro normativo si aggiungono l’art. 10 del Codice Civile, secondo cui, se l’immagine dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è consentita dalla legge, o reca pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei suoi congiunti, il Giudice può disporre che cessi l’abuso e ordinare il risarcimento dei danni; il D.Lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy), che tutela anche il trattamento dei dati personali di soggetti minorenni; la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo 20/11/1989, ratificata in Italia con legge 176/1991.

Tutte queste normative hanno stimolato e indotto anche i Giudici italiani a garantire una tutela sempre maggiore all’immagine e alla privacy dei minori. Da qui la scelta del Tribunale di Chieti di dare rilevanza alla volontà espressa del ragazzo e di ordinare ai genitori, in mancanza del consenso dello stesso, di astenersi dal pubblicare sui social altre foto che lo ritraggono.

Fonte foto: Thomas Ulrich – Pixabay