L’assegno di divorzio va ridotto se il matrimonio è durato poco

L’assegno di divorzio va ridotto se il matrimonio è durato poco

La Sesta Sezione Civile della Cassazione, con ordinanza n. 10647/2020, ha avuto modo di tornare sulla questione relativa alla riduzione dell’assegno di divorzio a fronte della sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi. Non solo, la Corte ha ribadito anche un importante principio di diritto: l’assegno divorzile va ridotto se il matrimonio ha avuto breve durata.

I fatti

La Corte d’appello di Roma rigettava il ricorso di un uomo con il quale aveva chiesto la riduzione dell’assegno divorzile di 1800 euro dovuto nei confronti dell’ex moglie. In particolare il ricorrente deduceva che la donna avesse ereditato quasi 118 mila euro, che vivesse in una casa di proprietà e fosse prossima alla pensione, mentre lui si era risposato, con conseguenti nuovi oneri derivanti dalla nuova vita matrimoniale. Non solo, l’uomo deduceva che il matrimonio precedente era durato soltanto sei anni.

Il Collegio però rigettava il ricorso, non ritenendo i motivi indicati dall’istante idonei a giustificare l’accoglimento della sua domanda.

Ricorso in Cassazione

In sede di legittimità l’uomo impugnava la decisione della Corte d’appello, lamentando che:

  • i Giudici di secondo grado avessero ignorato in nuovi principi in materia di attribuzione e quantificazione dell’assegno divorzile. In particolare non avevano considerato la breve durata del matrimonio, di soli sei anni, durante i quali l’ex moglie non aveva mai lavorato, né contributo alle spese di famiglia e non erano nati figli.
  • la Corte non avesse considerato la mutazione sopravvenuta delle condizioni economiche di entrambi i coniugi: che la donna fosse proprietaria di un’abitazione e che avesse ricevuto un lascito ereditario non indifferente, mentre lui percepiva una pensione di 1.800 euro al mese e si era risposato con un’altra persona, dovendo quindi provvedere al suo mantenimento.

La decisione: la breve durata del matrimonio giustifica una riduzione dell’assegno di divorzio

La Cassazione accoglie il ricorso, giudicando fondati i motivi di doglianza proposti. Secondo gli Ermellini, i Giudici di secondo grado non hanno tenuto conto di numerosi elementi decisivi ai fini della riduzione dell’assegno divorzile, né hanno adeguatamente motivato la propria decisione.

In particolare non è stata considerata la cospicua eredità acquisita dalla donna, i sopravvenuti oneri familiari del ricorrente, anche di natura economica, derivanti dal nuovo matrimonio; ha inoltre mancato di accertare la disponibilità di ulteriori fonti di reddito sopravvenute da parte di lei e lo stesso reddito del marito è stato determinato dalla Corte d’appello in un importo (contestato dallo stesso ricorrente) senza indicare la fonte del proprio convincimento.

Non solo. Secondo la Cassazione la Corte d’appello con ha considerato neanche la limitata durata del vincolo matrimoniale, che “potrebbe assumere nuova luce se si considera che l’assegno divorzile è stato di fatto corrisposto per diversi anni dal momento in cui è stato attribuito e determinato (con sentenza del 2013), al fine di giustificare potenzialmente una attualizzazione dell’assetto patrimoniale post-coniugale, in applicazione di un criterio, qual è quello della durata del matrimonio, rilevante anche ai fini della revisione delle condizioni patrimoniali degli ex coniugi“.

La breve durata del matrimonio è da considerare cioè decisiva, insieme agli altri elementi fattuali, ai fini della riduzione dell’assegno divorzile. La Cassazione accoglie dunque il ricorso, cassando il decreto impugnato con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.