Catania e il “caso” dei buoni postali fruttiferi: al via la campagna “buono tradito”

Catania e il “caso” dei buoni postali fruttiferi: al via la campagna “buono tradito”

CATANIA – Dopo la recente decisione dell’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), in materia di prescrizione ingiustamente calcolata da CDP e Poste, Confconsumatori lancia una massiccia campagna di recupero dei risparmi di centinaia di migliaia di risparmiatori (prevalentemente famiglie e pensionati) che una volta sottoscritti i buoni fruttiferi hanno visto (anche dopo il 1986) ridursi i rendimenti.

A partire dal 1° gennaio 1987 sono stati emessi i buoni della serie “Q” sottoposti alle prescrizioni del decreto ministeriale del 13 giugno 1986. Per questi buoni si è creata una notevole confusione dovuta al fatto che le Poste hanno utilizzato i buoni cartacei appartenenti a serie precedenti con l’apposizione di timbri modificativi della stampigliatura originale del Buono, timbri che non comprendevano e non eliminavano, come non eliminano, la fruttificazione tra il l 21º al 30º anno. Decennio sparito secondo l’emittente che, adesso, non intende rimborsare, anzi Poste – evidentemente su indicazione del titolare effettivo dei buoni ovvero CDP – ritiene gli stessi infruttiferi tra il 21° ed il 30° anno, così “mangiano” dieci anni di interessi.

Ad oggi si è consolidato un orientamento favorevole al risparmiatore presso l’ABF che in casi del tipo ha dato, nella maggior parte dei procedimenti seguiti da Confconsumatori, ragione ai risparmiatori.

Vi è poi il problema della prescrizione, che è determinata in dieci anni dal termine della fruttificazione. Tuttavia, la confusa e artigianale modulistica fatta di timbri, talvolta contraddittori tra loro e talvolta illeggibile, ha aperto un capitolo doloroso per molte famiglie ed eredi di risparmiatori che si sono visti negare il rimborso per prescrizione.

A tale proposito si registra un pronunciamento del Tribunale di Cosenza che, in un caso di buoni recanti una stampiglia illeggibile (perché, ad esempio, molto labile e i cui non si riuscivano a leggere i periodi di applicazione gli interessi), ha ritenuto che non decorresse la prescrizione, in quanto non era possibile individuarne il termine iniziale.

Altro aspetto riguarda infine l’utilizzo di buoni di una vecchia serie, come, ad esempio, l’emissione in data successiva al 28 dicembre 2000 del buono della serie AF nel vigore delle meno favorevoli serie AA1 e AA2. In tali ipotesi, vale ciò che è indicato nel buono.

Immagine di repertorio