Contributi a fondo perduto, domande dal 15 giugno: a chi spetta e come richiederlo – I DETTAGLI

Contributi a fondo perduto, domande dal 15 giugno: a chi spetta e come richiederlo – I DETTAGLI

Dal 15 giugno sarà possibile inviare, anche grazie a un intermediario, la richiesta per il contributo a fondo perduto.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito come procedere per ottenere il bonus previsto dal decreto Rilancio e a chi spetta. La richiesta va effettuata mediante il canale telematico Entratel oppure attraverso un’apposita procedura web che l’Agenzia attiverà all’interno del portale Fatture e Corrispettivi del sito www.agenziaentrate.gov.it.

Il bonus a fondo perduto potrà essere richiesto compilando elettronicamente una specifica istanza da presentare dal 15 giugno al 24 agosto. Per predisporre e trasmettere l’istanza, si potrà usare un software e il canale telematico Entratel/Fisconline per una specifica procedura web, nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. Il contribuente potrà avvalersi degli intermediari che ha delegato al suo Cassetto fiscale o al servizio di consultazione delle fatture elettroniche. Sarà possibile accedere alla procedura con le credenziali Fiscoonline o Entratel dell’Agenzia oppure tramite Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale), oppure mediante la Carta nazionale dei Servizi (Cns). Per ogni domanda, il sistema dell’Agenzia effettuerà due elaborazioni relative ai controlli formali e sostanziali. L’esito delle due operazioni sarà comunicato con apposite ricevute restituite al soggetto che ha trasmesso l’istanza.

Il contributo può essere richiesto dalle imprese, dalle partite Iva o dai titolari di reddito agrario, a patto che siano in attività alla data di presentazione dell’istanza per l’ottenimento del contributo. Il decreto, infatti, sottolinea che non possono accedere al bonus quei soggetti la cui attività risulta cessata nella data di presentazione della domanda, i soggetti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione, i soggetti che ricevono il bonus professionisti e il bonus lavoratori dello spettacolo introdotti dal Decreto Cura Italia e gli enti pubblici.

Il contributo a fondo perduto spetta a coloro i quali soddisferanno due requisiti, vale a dire aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro e che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’analogo ammontare del mese di aprile 2019.

Esistono, però, due eccezioni: se il soggetto interessato ha avviato la propria attività a partire dal primo gennaio 2019 (il contributo spetta allora a prescindere dal calo del fatturato) e per i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), ancora in emergenza al 31 gennaio 2020 (dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus).

Alla differenza fra il fatturato e i corrispettivi del mese di aprile 2020 e il valore corrispondente del mese di aprile 2019 si applica una specifica percentuale in relazione all’ammontare di ricavi e compensi: 20% se i ricavi e i compensi dell’anno precedente non superano la soglia di 400mila euro; 15% se i ricavi e i compensi dell’anno scorso non superano la soglia di un milione di euro; 10% se i ricavi e i compensi del 2019 non superano la soglia di 5 milioni di euro.

Il contributo ha un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.