Assegno di mantenimento all’ex: sì alla compensazione con un controcredito del coniuge

Assegno di mantenimento all’ex: sì alla compensazione con un controcredito del coniuge

L’assegno di mantenimento nei confronti dell’ex può essere compensato con un controcredito di pronta liquidazione del coniuge. Questo perché non ha natura alimentare come il contributo riferibile ai figli, ma si basa sui vincoli di natura solidaristica esistenti tra i coniugi. A stabilirlo la Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, con sentenza n. 9686/2020, con cui ha rigettato il ricorso di una ex moglie che ha agito esecutivamente per recuperare l’assegno di mantenimento non corrisposto dal marito.

La vicenda
In primo grado, dinanzi al Giudice dell’esecuzione, la donna chiedeva che si procedesse ad espropriazione immobiliare nei confronti dell’ex marito per il mancato versamento dell’assegno di mantenimento. Questi si opponeva, eccependo in compensazione un credito vantato nei confronti della stessa: il pagamento in via esclusiva di un mutuo per la realizzazione di un campo sportivo su un terreno di entrambi. L’eccezione veniva ritenuta sufficiente dal Giudice, che accoglieva l’opposizione di lui.

La donna ricorreva in Corte d’appello, ma invano. Il Collegio rigettava il ricorso sul presupposto che l’assegno di mantenimento in suo favore non avesse natura strettamente alimentare, né era stato dedotto e provato quanto eventualmente concernesse gli alimenti in favore dei figli. Inoltre il controcredito nasceva dal pagamento di un mutuo acceso da entrambi i coniugi per la costruzione di un impianto sportivo su un terreno comune. Mutuo che il marito pagava in via esclusiva.

Ricorso in Cassazione
In sede di legittimità la ricorrente eccepiva, tra le altre cose, che la Corte d’appello non avesse considerato che il mantenimento era per sé stessa ma anche per i figli. Entrambi aventi carattere alimentare: il primo per assenza di adeguati redditi da parte della moglie, il secondo per sua natura intrinseca. Pertanto il mantenimento non poteva essere compensato.

La decisione: l’assegno all’ex può essere oggetto di compensazione
Secondo gli Ermellini il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. La Cassazione ribadisce che in sede d’appello la ricorrente non ha fornito alcun elemento circa gli alimenti in favore dei figli, né ha mai prodotto il relativo titolo esecutivo. Ergo, la decisione può vertere solo sul mantenimento all’ex moglie e sulla sua compensazione con un controcredito del marito.

La Corte procede, dunque, alla distinzione tra i due mantenimenti, quello verso i figli e quello verso l’ex consorte. In particolare “il credito relativo al mantenimento dei figli, anche maggiorenni, se ancora economicamente non indipendenti, è propriamente alimentare. Tale credito, infatti, presuppone uno stato di bisogno strutturale proprio perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto di sostentamento conformato dall’ordinamento con riguardo alla formazione della persona. La ragione creditoria è pertanto indisponibile e impignorabile se non per crediti parimenti alimentari e, di conseguenza, non compensabile”.

Discorso diverso per il mantenimento dovuto all’ex coniuge: “Quest’ultimo credito non ha pari struttura, posto che trova la sua fonte legale nel diritto all’assistenza materiale inerente al vincolo coniugale e non nell’incapacità della persona che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere materialmente a sé”.

L’ampio perimetro di tale misura è stato ribadito anche dalla Corte Costituzionale e dalla stessa Cassazione, proprio perché l’assegno di mantenimento non si limita a soddisfare esigenze primarie di sopravvivenza come quelle alimentari dei figli, ma bisogni derivanti da vincoli solidaristici più ampi.

Gli Ermellini rigettano dunque il ricorso della donna, stabilendo che il mantenimento in suo favore può essere compensato con un controcredito del marito, purché sia certo e di pronta liquidazione.