Spostamenti, congiunti, funerali, apertura cantieri edili e sport: le risposte del Viminale ai dubbi sulla “Fase 2”

Spostamenti, congiunti, funerali, apertura cantieri edili e sport: le risposte del Viminale ai dubbi sulla “Fase 2”

Arrivano ulteriori chiarimenti dal Viminale ai Prefetti riguardo la Fase 2, che in questi giorni ha suscitato diversi dubbi, nonostante la pubblicazione delle FAQ nel sito del Governo.

La circolare in questione chiarisce i dubbi relativi a numerose questioni spinose. Prima fra tutte quella relativa agli spostamenti, dove viene sottolineato che “si considerano necessari, e pertanto giustificati, gli spostamenti per incontrare i congiunti, purché venga rispettato il divieto di assembramento e di distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano usate protezioni per le vie respiratorie“.

Leggendo tali chiarimenti si apre però il “vaso di pandora” relativo all’espressione congiunti e al suo significato. Il Governo, nella circolare, chiarisce che si possono ritenere congiunti “i coniugi, i rapporti di parentela, affinità e unione civile, nonché le relazioni connotate da duratura e significativa comunanza di vita e degli affetti“.

La circolare chiarisce inoltre che vi è il divieto per “le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero di salute. In ogni caso è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione residenza. Pertanto, una volta che si è fatto rientro, non saranno consentiti spostamenti fuori dalla regione in cui ci si trova, salvo non ricorrano motivi legittimi (esigenze lavorative e di assoluta urgenza)“.

Secondo tale ordinanza, inoltre, non si fa accenno a un nuovo modello di autocertificazione. Il Governo ha anche specificato che “le circostanze giustificative di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, possono essere forniti nelle forme e nelle modalità consentite. La giustificazione per motivi di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (ad es. tesserini) idonea a dimostrare la condizione corretta“.

Altra questione riguarda lo svolgimento di commemorazioni funebri. La circolare chiarisce che si “consente lo svolgimento di funzioni funebri con l’esclusiva partecipazione dei congiunti e, comunque, fino a un massimo di 15 persone“.

Ulteriore chiarimento anche per attività motoria e sportiva: “Sulla base di una lettura sistemica delle varie disposizioni, suffragata da un orientamento condiviso in sede interministeriale, si ritiene sia comunque consentita, anche agli atleti e non, di discipline non individuali, come a ogni cittadino, l’attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento“.

In questi giorni, però, sono stati in molti a chiedersi come si svolgerà la Fase 2 per i cantieri. Sul sito del Governo viene spiegato che i cantieri rimarranno aperti e precisano che “l’allegato 3 al Dpcm del 26 aprile 2020 richiama la categoria ‘ingegneria civile‘, identificata con il codice Ateco 42 all’interno della quale rientrano, a titolo esemplificativo, le attività costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, costruzione di linee ferroviarie e metropolitane, costruzione di ponti e gallerie, costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi, costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni, le costruzione di opere idrauliche e il completamento di alloggi popolari. Il 24 aprile 2020 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha condiviso con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Anci, Upi, Anas S.p.a., R.F.I., ANCE, Alleanza delle cooperative, Feneal-Uil, Filca-CISL e Fillea-CGIL un apposito protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili, costituente l’Allegato 7 al Dpcm“.

In tale protocollo vi sono le seguenti disposizioni:

  • attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • sospendere quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate;
  • assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
  • utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione;
  • sono incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva per le attività di supporto al cantiere; sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate;
  • sono limitati al massimo gli spostamenti all’interno e all’esterno del cantiere, contingentando l’accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere;
  • il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause). È necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e con le dimensioni del cantiere. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati;
  • per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale. Il coordinatore per la sicurezza nell’esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi. I committenti, attraverso i coordinatori per la sicurezza,vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti-contagio. L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari;
  • è essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette.

Immagine di repertorio