La conferenza di ieri sera, tenuta dal Premier Giuseppe Conte, ha generato, tra i tanti, un interrogativo di non semplice risposta.
Si tratta dell’interpretazione del termine “congiunti“, inserito nella lettera a del primo comma dell’articolo 1: “Si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti, pur sempre nel rispetto del divieto di assembramento e del distanziamento interpersonale di almeno un metro”.
Se ci si limitasse alla concezione giuridica, numerose relazioni non riconosciute dall’ordinamento giuridico ne resterebbero tagliate fuori, come per esempio i fidanzati, i compagni e gli amanti, i quali, pur rappresentando un insieme di legami che potremmo definire “atipici” dal punto di vista legale, incarnano le numerose categorie che, proprio oggi, si domandano come comportarsi e quale regime attuare.
Dunque, la scarsa chiarezza relativa al termine, ha da subito reso necessario un intervento chiarificatore in tal senso.
Ecco che alla fine Palazzo Chigi ha chiarito: per congiunti si intendono “parenti e affini, coniuge, conviventi, fidanzati stabili, affetti stabili“. E dunque, dal 4 maggio si potrà andare a visitare non solo genitori, figli, nonni, nipoti e consanguinei o persone a cui si è legati giuridicamente ma qualsiasi persona alla quale si sia legati da una relazione affettiva stabile.