Condominio: si possono vietare gli animali?

Condominio: si possono vietare gli animali?

Si può vietare al condomino di tenere animali domestici in casa?La riforma delle leggi condominiali del 2012 ha fatto propria la moderna visione petfriendly circa la presenza di animali in appartamento e ha introdotto l’art. 1138 Codice Civile, secondo il quale le norme del regolamento condominiale “non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”.

 Può vietarlo un contratto di locazione?

A prescindere da ciò che dica il Codice Civile con riferimento al regolamento di condominio, nessuna norma impedisce al proprietario/locatore dell’appartamento di prevedere nel contratto di locazione un divieto di detenere animali domestici. Tra inquilino e locatore vige, infatti, l’autonomia negoziale. Ciò significa che le parti sono libere di determinare il contenuto del contratto, fermo restando il rispetto delle regole imposte dalla legge. Dunque è lecito che il locatore inserisca nel contratto una clausola di divieto: se l’inquilino non la osserva, rischia la risoluzione del contratto per inadempimento e di dover lasciare la sua abitazione.

 Quali altri obblighi?

La mancanza di divieti nel contratto, non legittima l’inquilino a fare ciò che vuole, dovendo pur sempre rispettare le regole generali del codice civile. Emissioni rumorose o odorose moleste o addirittura intollerabili causate dagli animali domestici saranno punite ex art. 844 c.c., e in caso di mancato provvedimento che porti alla loro cessazione è possibile ricorrere all’allontanamento dell’animale stesso, come previsto dal Codice di Procedura Civile all’articolo 700.

Non solo. Chi possiede animali dovrà anche effettuare la registrazione all’Anagrafe degli animali d’affezione,consultabile anche dagli amministratori perché possano avere una conoscenza aggiornata sugli animali presenti nei condomini amministrati e siano sempre informati sulle condizioni nelle quali essi vengono tenuti. I proprietari di animali dovranno sottoporli alle vaccinazioni obbligatorie, utilizzare museruola e guinzaglio nelle parti comuni, rispettare gli spazi comuni(come pianerottoli, scale, ascensori, cortili, giardini, parcheggi ecc.) e i diritti degli altri condòmini.

Ai proprietari, inoltre, si chiede di vigilare sul proprio animale, evitando che questi possa arrecare molestie ai vicini, sia olfattive che uditive. In caso contrario sarà il proprietario della casa(non l’inquilino) a rischiare non solo l’inibizione alla prosecuzione delle condotte moleste o il risarcimento dei danni, ma addirittura un’imputazione penale ex art. 659 Codice Penale (reato di “disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone”).