Cambiare la serratura di casa prima della separazione: si può fare?

Cambiare la serratura di casa prima della separazione: si può fare?

Quando si avviano le pratiche per una separazione, la domanda tipica che mi viene posta è la seguente: posso cambiare la serratura di casa? È opportuno pertanto approfondire l’argomento.

Quando i coniugi contraggono matrimonio, individuano primariamente la casa coniugale, ossia il luogo ove far crescere la propria famiglia, gli affetti, i figli. Assume fondamentale e uguale rilievo per entrambi i coniugi, anche se l’immobile è di esclusiva proprietà di uno solo oppure è stato concesso in comodato dai genitori di un solo dei coniugi.

Nel caso in cui i rapporti tra i coniugi si guastino, la prima soluzione è sempre quella di interrompere, anche momentaneamente, la convivenza, al fine di trovare possibilmente un periodo di riflessione che, a volte, può anche far bene alla coppia. 

Ma nel caso in cui i coniugi decidano di intraprendere, insieme o individualmente, la separazione, è possibile vietare l’accesso al coniuge che è uscito fuori di casa?

La risposta è NO. La giurisprudenza sia di merito che di Cassazione è unanime nel porre divieto al coniuge di cambiare le serrature di casa per vietare l’accesso all’altro, prima che il giudice si pronunci in merito all’assegnazione della casa coniugale. Questo principio vale anche nell’ipotesi in cui il coniuge abbia abbandonato il tetto coniugale e ciò poichè, come chiarito dalla Cassazione, è solo nel momento in cui il giudice emette provvedimento di assegnazione della casa coniugale che matura il diritto al cambiamento della serratura.

Tale comportamento può determinare sanzioni, anche gravi, sia in sede civile che penale, oltre che ripercussioni sulla stessa separazione.

COSA SI RISCHIA

IN SEDE PENALE: come stabilito dalla sentenza n. 38910 del 2018, la Cassazione ha ravvisato il reato di violenza privata (ex art. 610 c.p.): impedire il rientro della persona offesa nella abitazione, anche se comproprietario, attraverso il cambio della serratura della porta di ingresso, configura quella condotta violenta richiesta dalla norma di cui allart 610 c.p. idonea ad esercitare pressione sulla volontà di autodeterminazione altrui. Potrebbe anche configurarsi il reato di “esercizio arbitrario delle proprie ragioni”. Pertanto è opportuno prestare le giuste attenzioni!

IN SEDE CIVILE: in questi casi, l’azione immediata da porre in essere è quella della c.d. “reintegra nel possesso”. Ossia una azione volta a determinare giudizialmente, il diritto in capo a chi lo richiede di poter accedere nella propria abitazione. Ciò comporterà altresi un risarcimento del danno.

NELLA SEPARAZIONE: in tale sede, il rischio principale è quello di vedersi addebitata la separazione, il che determinerà ripercussioni, anche pesanti, sia di carattere economico che personale.