Quando l’affidamento condiviso dei figli è contrario al loro interesse?

Quando l’affidamento condiviso dei figli è contrario al loro interesse?

L’affidamento condiviso è disposto dal Giudice nell’interesse del minore, per garantire allo stesso un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori. Ma alla regola dell’affidamento condiviso, prevista con riferimento alla separazione personale dei coniugi ed applicabile anche nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il giudice può derogare quando la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del bambino.

L’affido condiviso ad entrambi i genitori rappresenta, dunque, la regola ordinaria. Laddove il Giudice voglia disporre l’affido esclusivo ad un solo genitore, deve farlo con provvedimento motivato: in positivo sull’idoneità del genitore affidatario e in senso negativo sulla inidoneità educativa dell’altro genitore. Inidoneità che va non soltanto accertata dal Giudice ma deve anche essere di notevole rilievo.

In ogni caso, l’art. 337-quater codice civile prevede che, anche ove i minori siano affidati in via esclusiva a un genitore, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi e il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione, ricorrendo eventualmente al giudice qualora ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

In sostanza, l’affidamento esclusivo attribuisce al genitore affidatario il solo potere di prendere in autonomia le decisioni di ordinaria amministrazione.Invece, per le questioni maggiormente rilevanti per la prole, l’esercizio della responsabilità genitoriale deve essere effettuato congiuntamente dai genitori, al fine di favorire un processo di comune assunzione della responsabilità genitoriale.

Cosa ostacola l’affidamento condiviso del bambino?

L’inidoneità di uno dei due genitori. Ad esempio la perdurante violazione da parte del padre dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento in favore dei figli minori. Ciò evidenzia l’insussistenza di qualsivoglia volontà da parte di costui di fronteggiare i bisogni materiali dei minori e l’eventuale esiguità del reddito a disposizione non può giustificare la totale inadempienza protratta per molti anni da parte di un genitore. Se invece il genitore provvede in maniera occasionale o l’assegno versato è di importo ridotto, il Giudice non può escludere lo stesso dall’affidamento condiviso. Ciò perché, ricordiamo, l’inidoneità deve essere di notevole rilievo.

Ma l’inidoneità può anche palesarsi con la scarsa presenza del genitore nella vita dei figli, e quindi riguardare i bisogni morali degli stessi. È il caso del padre (o della madre) che esercita in maniera discontinua il diritto di visita dei bambini. Ciò è altamente sintomatico della sua inidoneità ad affrontare le responsabilità che l’affido condiviso comporta e a cui è tenuto in ugual misura anche il genitore con il quale il figlio non conviva stabilmente.

Ma è anche il caso del genitore che impedisce al figlio di intrattenere relazioni continuative con l’altro genitore o con i parenti di quest’ultimo. Ciò pregiudica il diritto del figlio alla bi-genitorialità e alla crescita equilibrata e serena e giustifica l’affido esclusivo del minore all’altro genitore.

Anche la grave conflittualità tra i genitori rappresenta una causa ostativa all’affido condiviso,specialmente quando giunga alla strumentalizzazione della prole e all’impedimento dei rapporti del figlio con uno dei genitori. Ciò può giustificare l’affidamento esclusivo o comunque provvedimenti limitativi della potestà genitoriale.

Non costituisce invece circostanza ostativa all’affidamento condiviso la distanza geografica tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo derogarsi alla regola dell’affido condiviso nella sola ipotesi in cui la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore.

Esiste anche l’affidamento super-esclusivo…

Abbiamo detto che per le questioni più importanti relative alla vita della prole (salute, educazione, istruzione, residenza abituale), i genitori esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale, quindi prendono le decisioni insieme. Ma c’è un però. Il Giudice può derogare a questa regola se l’interesse del minore lo richiede, rimettendo in via esclusiva al genitore affidatario anche le decisioni più importanti.

Questa deroga ovviamente non incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, ma ne modifica solo l’esercizio. Il genitore non affidatario mantiene comunque il diritto-dovere di vigilare sull’istruzione e l’educazione dei figli e può ricorrere al Giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (ex art. 337-quater, ultimo comma, codice civile). Questa forma di affidamento viene detta super-esclusiva e comporta che al genitore affidatario spetteranno in via esclusiva sia le decisioni di ordinaria amministrazione sia le decisioni più importanti afferenti l’educazione, l’istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale dei bambini.

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