Responsabilità medica: la clinica che agisce in regresso deve provare l’esclusiva responsabilità del medico

Responsabilità medica: la clinica che agisce in regresso deve provare l’esclusiva responsabilità del medico

Lo ha deciso la Cassazione con ordinanza n. 24167/2019 secondo cui è la struttura sanitaria che chiede sia assegnata la responsabilità dell’errore operatorio al solo chirurgo a dover provare l’esclusiva colpa dello stesso. Il medico, invece, non deve dimostrare la responsabilità della clinica in virtù della quale l’azione di regresso non può essere accolta.

La vicenda

Dinanzi al Tribunale di Forlì una paziente, operata con esito infausto per l’inserimento di una protesi all’anca, conveniva in giudizio la casa di cura e il medico che aveva eseguito l’intervento per chiedere il risarcimento dei danni. La struttura allora chiamava in causa il chirurgo come unico responsabile dell’esito negativo dell’operazione ma il giudice condannava entrambi al pagamento di 122.000 euro circa in favore della donna.

In appello, dinanzi alla Corte di Bologna, la casa di cura esercitava un’azione di regresso e manleva nei confronti del medico per ottenere dallo stesso il rimborso di quanto pagato alla paziente dopo la sentenza di primo grado. Il giudice d’appello accoglieva le richieste della casa di cura, sottolineando che alla responsabilità esterna della struttura prevista per dare maggiore garanzia ai danneggiati (art. 1228 c.c.) si associa nei rapporti interni l’ammissibilità del regresso anche per l’intera somma che il responsabile è condannato a pagare se viene accertato che il danno sia riconducibile unicamente alla condotta colposa del medico. Rilevava anche che questa circostanza era stata accertata in primo grado e che il medico non avesse provato quale fosse la responsabilità della clinica.

In Cassazione

Le eredi del medico ricorrono in Cassazione, lamentando che la Corte d’appello avrebbe violato la regola sulla distribuzione degli oneri probatori avendo posto in capo al chirurgo l’onere di provare in cosa consisteva la responsabilità della clinica.

La Suprema Corte accoglie il motivo perché fondato. Infatti – spiegano gli Ermellini – laddove la struttura sanitaria, correttamente evocata in giudizio dal paziente che, instaurando un rapporto contrattuale, si è sottoposto a un intervento chirurgico al suo interno, sostenga che l’esclusiva responsabilità dell’accaduto non è imputabile a sue mancanze tecnico organizzative, ma solo alla imperizia del chirurgo che ha eseguito l’operazione, chiedendo di essere esentata dal pagare quanto eventualmente fosse condannata a fare nei confronti della paziente e del chirurgo, deve provare l’esclusiva responsabilità di questo.

“Non rientra invece nell’onere probatorio del chiamato (cioè del medico n.d.r.) – si legge nell’ordinanza – l’onere di individuare precise cause di responsabilità della clinica in virtù delle quali l’azione di regresso non potesse essere, in tutto o in parte, accolta”.

La Cassazione accoglie quindi il motivo del ricorso sulla distribuzione degli oneri probatori, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione per il riesame dei fatti.

In sostanza, se la struttura sanitaria, in caso di una responsabilità solidale, agisce in regresso nei confronti del medico (facendo ricadere tutta la colpa su di lui), affinché nei loro rapporti interni si accerti l’esclusiva responsabilità di questo nel causare il danno, è lei a dover provare questa responsabilità esclusiva e “non rientra invece nell’onere probatorio del chiamato (il medico) l’onere di individuare precise cause di responsabilità della clinica in virtù delle quali l’azione di regresso non potesse essere, in tutto in parte, accolta”.