Corte d’Appello di Catania: annullabile la delibera condominiale se i coniugi comproprietari non sono stati entrambi convocati all’assemblea

Corte d’Appello di Catania: annullabile la delibera condominiale se i coniugi comproprietari non sono stati entrambi convocati all’assemblea

Lo ha deciso il Collegio etneo, seconda sezione civile, con sentenza n. 924/2019 con la quale ha annullato una delibera condominiale perché all’assemblea non erano stati convocati entrambi i coniugi (ma soltanto il marito), comproprietari di un appartamento e di un garage all’interno del condominio. Non importa infatti che all’assemblea abbia partecipato il marito, perché lo stesso non ha agito in nome della moglie non avendo neanche una delega con la quale rappresentarla.

La vicenda

In primo grado il Tribunale di Siracusa, adito per la declaratoria di nullità o per l’annullamento della deliberazione condominiale nonché per la revoca dell’amministratore di condominio, così statuiva:

  • dichiarava l’inammissibilità della domanda attrice di revoca dell’amministratore del condomìnio;
  • annullava la deliberazione assembleare;
  • condannava il condomìnio convenuto al rimborso, in favore della parte attrice, di metà delle spese del giudizio, compensando per il resto tra le parti le stesse spese.

L’appello

Con atto di citazione il condominio appellava la sentenza  con un unico motivo di gravame, deducendo l’erroneità della sentenza di primo grado per violazione del disposto di cui agli artt. 1441 e 1137 c.c.,66, comma terzo, disp. att. c.c. e 112 c.p.c.,e rilevando al riguardo:

  • che l’impugnata deliberazione assembleare è stata annullata per omessa convocazione della condòmina(quale proprietaria di un garage); 
  • che, anche a prescindere dalla circostanza che la stessa, comproprietaria (in regime di comunione legale dei beni), insieme con il marito, del garage in questione e di un appartamento, doveva essere considerata a conoscenza della convocazione e presente all’assemblea condominiale (in quanto rappresentata come sempre dal marito comproprietario regolarmente convocato), è pacifico il principio (affermato dalla giurisprudenza di legittimità) che l’omessa convocazione di un condòmino costituisce motivo di annullamento, e non di nullità, delle deliberazioni assembleari, e pertanto l’annullamento può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse esso è stabilito dalla legge;
  • che, di conseguenza, il condòmino convocato non è legittimato ad impugnare la delibera per l’omessa convocazione di altri condòmini;
  • che, inoltre, non avendo la condòmina specificamente richiesto l’annullamento della deliberazione in questione per mancata convocazione della stessa, e non essendo rilevabile d’ufficio la relativa eccezione di invalidità della deliberazione, il pronunciato annullamento del provvedimento condominiale ha concretato la violazione del principio di cui all’art. 112 c.p.c..

La decisione

La Corte d’appello di Catania accoglie l’appello ritenendo fondato il motivo.

Ai sensi dell’art. 66, co. 3, delle disp. att, del codice civile e secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato – spiega la Corte – l’omessa convocazione determina l’annullabilità della delibera assembleare, perché adottata in assenza della condòmina non convocata e quindi legittimata a impugnarla. Non rilevano in contrario -nel senso cioè di precludere l’effettiva configurabilità del detto motivo di annullabilità della deliberazione assembleare – né l’effettuazione dell’avviso di convocazione nei confronti del marito, né la concreta ricezione di tale avviso da parte dello stesso, né l’avvenuta partecipazione di questi all’assemblea condominiale (in quanto egli non ha manifestato in quella sede la sua eventuale qualità di rappresentante della moglie e, inoltre, non risultava provvisto della delega scritta necessaria).

Per questi motivi la Corte d’Appello annulla la deliberazione adottata dall’assemblea di condomino.

Immagine di repertorio