Regole al mare: si può entrare liberamente e gratuitamente nei lidi?

Regole al mare: si può entrare liberamente e gratuitamente nei lidi?

Ogni anno la stessa domanda: posso entrare liberamente e gratuitamente in un lido per accedere alla battigia e fare il bagno? La risposta è sì, ma occorre fare alcune distinzioni.

Se si vuole semplicemente raggiungere il mare per fare un bagno passando per lo stabilimento balneare, per legge non occorre pagare alcun ticket d’ingresso. L’art. 11 della legge 217/2011 su questo punto è chiaro: i bagnanti hanno “il diritto libero e gratuito di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione”. Inoltre i titolari delle concessioni hanno l’obbligo, sempre per legge (296/2006), “di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione”.

Ciò significa che, se il bagnante non viene fatto passare dal lido per raggiungere il mare o viene costretto a pagare, può chiamare i vigili urbani per chiedergli di intervenire sul posto e redigere un verbale.

Un vero e proprio abuso – spiega l’Unione Nazionale consumatori ricordando il vademecum sui diritti dei bagnanti – che non tiene conto del fatto che la spiaggia è un bene pubblico, appartiene al demanio anche se è data in concessione agli stabilimenti balneari. Impedirne l’accesso o chiedere un pagamento è quindi una violazione di legge”.

Il discorso cambia nel caso in cui si voglia usufruire dei servizi messi a disposizioni del lido, come ombrellone, sdraio o cabina. In questo caso è corretto che il gestore chieda un pagamento.

E se ombrelloni e sdraio vengono portati da casa? La legge parla di un generico diritto alla fruizione della battigia (la striscia di sabbia su cui l’onda va ad infrangersi) anche ai fini della balneazione, ma non è chiaro cosa si intenda per fruizione. Secondo l’interpretazione più comune, è vietato piantare ombrelloni e sdraio propri ma lo è anche lasciare in spiaggia asciugamano, borse e vestiti.

Allora in che senso il bagnante può fruire della battigia? Su questo punto intervengono le leggi di Regioni e Comuni. Infatti l’art 1 della legge 296/2006 prevede che le Regioni devono:

  • individuare un corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili;
  • individuare le modalità e la collocazione dei varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione.

A ciò si aggiungono molte ordinanze comunali che prevedono “il divieto di occupare con ombrelloni, sdraio o anche semplici teli mare la fascia di 5 metri dalla battigia e il divieto di permanenza in tale spazio, poiché deve rimanere a disposizione per i mezzi di soccorso”. In questo caso, ovviamente, il divieto vale per tutti, quindi anche per i gestori del lido e per chi paga l’ingresso.

Immagine di repertorio