Salute e sicurezza sul posto di lavoro: adempimenti per le associazioni

Salute e sicurezza sul posto di lavoro: adempimenti per le associazioni

PALERMO – La sicurezza sul lavoro è uno degli argomenti topici dell’ultimo periodo, in considerazione delle morti che vi sono state. Ma la sicurezza del lavoro non riguarda solo i dipendenti di un’azienda bensì anche le associazioni, obbligate a fornire formazione a riguardo.

Nonostante il D.Lgs 106/09 abbia apportato importanti modifiche al Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro n. 81/08, alleggerendo le organizzazioni di volontariato di possibili nuovi adempimenti, eliminando dalla definizione volontario, come definito dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 e il volontario in Servizio Civile, le associazioni però sono tenute ad applicare le disposizioni previste per i cosiddetti lavoratori autonomi, quindi: essere di riconoscimento, conformità delle attrezzature e uso dei dispositivi di protezione individuale.

Da sottolineare, però, che continuano a essere equiparati a lavoratori volontari delle cooperative sociali, i volontari della protezione civile, i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico e i volontari dei vigili del fuoco.

Al di fuori di queste considerazioni bisogna ricordare che tutte le organizzazioni di volontariato che abbiano all’interno dell’organico dipendenti sono obbligate alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi. Se l’organizzazione ha esclusivamente Volontari non sussiste l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi con relativa redazione del documento.

Tuttavia, come molte associazioni non rispettano, ai sensi dell’articolo 3, comma 12-bis, D.Lgs. 81/08, le organizzazioni di volontariato sono tenute obbligatoriamente a formare il volontario dando informazioni dettagliate su rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Quindi per poter procedere e fornire tali informazioni si deve procedere a una valutazione dei rischi mirata alla successiva formazione per i volontari.

Come spiega l’associazione Italiana Imprese esperte in sicurezza sul lavoro e ambiente: “Infine, va sottolineato come l’intero terzo settore sia stato oggetto di una recentissima e altamente innovativa regolamentazione. Tuttavia, nulla è stato specificamente detto dal Legislatore in materia di misure di prevenzione nella legge delega 6 giugno 2016, n. 106, e nel relativo codice del terzo settore (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117). Ne deriva che i principi di salute e sicurezza qui sopra richiamati vanno comunque applicati, pur nel mutato quadro normativo; circostanza che, peraltro, pone una serie di problemi interpretativi di non poco conto in ordine alle modalità pratiche con le quali le disposizioni del d.lgs. n. 81/2008 devono essere garantite nelle ‘rinnovate’ organizzazioni non profit“.

Immagine di repertorio