L’invalidità civile

L’invalidità civile

Il sistema di invalidità civile è preminentemente di natura assistenziale, in quanto prevede la tutela di una particolare categoria di cittadini.

Rientrano in tale categoria tutti i cittadini con riduzione permanente della capacità lavorativa generica superiore ad un terzo o, laddove trattasi di soggetti in età non lavorativa (minori di anni 18 o ultrasessantacinquenni), con difficoltà persistenti a svolgere i compiti propri della loro età.

La normativa prevede limiti reddituali di accesso alle provvidenze che vengono rivalutati anno per anno. La categoria degli invalidi civili comprende cittadini invalidi purché privi di altre e diverse forme di tutela.

Si tratta, dunque, di una categoria residuale di cittadini perché esclude quei soggetti sottoposti ad altre forme di tutela assicurativa.

Il riconoscimento della condizione di invalido civile dà diritto a ricevere diverse tipologie di benefici assistenziali e patrimoniali in relazione all’età e al tasso percentuale di invalidità.

Il riconoscimento della condizione di invalido civile dà diritto alla riduzione o all’esclusione di oneri economici per l’assistenza sanitaria, nonché all’erogazione di presidi protesici e di ausilio individuali.

IL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO: I soggetti invalidi civili con riduzione permanente della capacità lavorativa superiore al 45% hanno diritto al collocamento obbligatorio al lavoro e vengono ammessi ad una aliquota di posti riservati nei concorsi di assunzione presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private.

L’INDENNITÀ DI FREQUENZA: Si tratta di un sussidio economico agli esercenti la potestà genitoriale o la tutela del soggetto minore che presenti difficoltà persistenti.

La ratio di tale forma di tutela è la necessità della costante presenza dei genitori o del tutore di minori affetti da infermità per le quali sono richiesti frequenti accessi a terapie o accertamenti diagnostici.

L’ASSEGNO DI ASSISTENZA: I soggetti invalidi, di età compresa fra i 18 e i 65 anni, inoccupati o disoccupati, con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%, hanno diritto a una provvidenza economica.

L’erogazione della provvidenza cessa allorquando l’invalido intraprenda un’attività lavorativa. Nel momento in cui l’invalido compie i 65 anni di età, il beneficio viene convertito in pensione sociale a carico dell’I.N.P.S.

I soggetti invalidi, di età compresa fra i 18 e i 65 anni, con perdita della capacità lavorativa, hanno diritto alla corresponsione di una provvidenza economica, non reversibile.

Nel momento in cui l’invalido compie i 65 anni di età, il beneficio viene convertito in pensione sociale a carico dell’I.N.P.S.

L’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO è un sussidio economico, non reversibile, a prescindere da criteri anagrafici e reddituali, agli invalidi civili che si trovino nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto o, in alternativa, che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiana della vita, abbisognano di una assistenza continua.

In Giurisprudenza è stato accolto il principio della compatibilità tra sussistenza di requisiti medico-legali per la concessione dell’indennità e residua capacità lavorativa (basti pensare al paraplegico).

L’ACCERTAMENTO: Istanza del soggetto all’I.N.P.S. corredata di certificato medico; la Commissione Sanitaria di I Istanza (collegio di quattro medici presieduti da uno specialista in Medicina Legale) visita il paziente; il Verbale viene trasmesso alla Commissione Medica di Verifica istituita presso l’I.N.P.S. che esprime entro 60 giorni il proprio parere di conferma o di sospensione.

Entro 6 mesi dalla comunicazione del giudizio l’invalido può adire il giudice ordinario che deciderà sulla base di una CTU.

Nel caso in cui le minorazioni da cui è affetto l’invalido abbiano subito un aggravamento, questi può presentare, senza alcun limite di numero, istanze finalizzate al riconoscimento di eventuali ulteriori benefici.

L’I.N.P.S. ha la possibilità, in ogni tempo, di effettuare accertamenti di verifica.

L’HANDICAP: Le differenze con la parallela condizione di invalidità sono evidenti, in quanto la valutazione non è imperniata sulla quotidianità individuale in termini di potenziale produttività ma su quella sociale.

I benefici erogati, quasi tutti di natura non economica, comprendono:

  • Interventi per il trattamento della minorazione;
  • Servizi di aiuto personale;
  • Accesso ad istituti socio-riabilitativi;
  • Inserimento in strutture scolastiche;
  • Ausili didattici;
  • Collocamento mirato al lavoro;
  • Ausili per la guida dei veicoli.

Vengono anche previsti benefici lavorativi diretti sia al portatore di handicap che alle persone che lo assistono:

  • Diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili e precedenza in sede di trasferimento;
  • Permessi lavorativi per i parenti del portatore di handicap.