Marito traditore? Nessun risarcimento per morte della moglie

Marito traditore? Nessun risarcimento per morte della moglie

Al marito infedele non spetta il risarcimento da morte del congiunto a seguito di un sinistro stradale. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con sent. n. 31950/2018.

Secondo costante giurisprudenza, in caso di perdita di un familiare a causa di un incidente, è presunto il danno non patrimoniale dei genitori, del coniuge e dei figli: si presume, cioè, che tra gli stretti congiunti del defunto e quest’ultimo vi fosse un vincolo affettivo tale che il suo decesso abbia generato in loro, per ciò solo, una forte sofferenza morale. Non serve che costoro provino di aver subìto un danno: hanno diritto al risarcimento per il solo fatto della morte del congiunto.

E se il vincolo affettivo è già venuto meno? Si pensi al marito che intrattiene una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio e poco tempo dopo la moglie scompare a seguito di un incidente.

È proprio il caso su cui si è pronunciata la Suprema Corte lo scorso 11 dicembre, con sent. 31950/2018. La vicenda trae origine da un sinistro stradale intercorso tra un mezzo agricolo e un’autovettura guidata da una donna, avvenuto in concorso di colpa dei due conducenti. Orbene, il marito di quest’ultima aveva già da tempo una relazione con un’altra donna, dalla quale aveva avuto un figlio tre mesi prima della morte della moglie. Per la Cassazione non ci sono dubbi: il vincolo affettivo tra i due coniugi era già venuto meno all’epoca dell’incidente, ergo nessun danno non patrimoniale si presume in capo al marito.

“Il fatto illecito costituito dalla uccisione di uno stretto congiunto appartenente al ristretto nucleo familiare (genitore, coniuge, fratello) dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella sofferenza morale che solitamente si accompagna alla morte di una persona cara e nella perdita del rapporto parentale con conseguente lesione del diritto all’intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che ordinariamente caratterizza la vita familiare. Tale prospettiva non è applicabile alla vicenda in esame alla luce di elementi di segno contrario, come l’esistenza di una relazione extraconiugale da parte del marito della donna deceduta con conseguente nascita di un figlio”, spiegano nella sentenza i giudici.

Con ciò la Corte non vuol dire che l’uomo non abbia patito una sofferenza morale per il decesso della moglie. Vuol semplicemente dire che, in questo caso, essendo già venuto meno il vincolo affettivo, non si presume alcun danno non patrimoniale in capo al marito, che deve dunque provarlo.

Nessuna prova era stata invece fornita dall’uomo, affidatosi all’orientamento generale per cui il danno non patrimoniale degli stretti congiunti del defunto si presume: nessun diritto al risarcimento del danno da morte del congiunto gli è stato dunque riconosciuto.
Ferma la decisione degli ermellini, che hanno così confermato la sentenza del giudice di secondo grado.