Separazione dei coniugi: da quando decorre l’obbligo di mantenimento dei figli minori?

Separazione dei coniugi: da quando decorre l’obbligo di mantenimento dei figli minori?

Nel nostro sistema giuridico, in tema di separazione giudiziale dei coniugi, è previsto un obbligo di mantenimento nei confronti dei figli minori, i quali vengono a essere affidati a uno o entrambi i coniugi, ma con collocamento da uno solo di essi.

Sono purtroppo sempre più lunghi i tempi di attesa tra la decisione maturata da uno o da entrambi i coniugi di intraprendere il procedimento di separazione e la prima udienza, quella Presidenziale, ove vengono a statuirsi gli aspetti fondamentali della separazione: casa, mantenimento, possibilità di vivere separati. Dal deposito del ricorso alla data dell’udienza Presidenziale, si può anche attendere 14 mesi!

CHE COSA AVVIENE, DUNQUE, IN QUESTO LUNGO LASSO DI TEMPO?

Cessata la convivenza tra i coniugi, pervenuti alla decisione di separarsi, il genitore non più convivente con i figli minori ha l’obbligo di continuare a contribuire al mantenimento degli stessi, versando all’altro genitore una somma adeguata a soddisfare le loro primarie necessità. Ciò a prescindere dalla pronuncia di un provvedimento da parte del Tribunale che imponga al genitore non affidatario o comunque non più convivente con i figli minori di versare un assegno di mantenimento all’ex coniuge.

L’assegno di mantenimento a favore del coniuge, non decorre pertanto dalla data dell’udienza Presidenziale, ove il Giudice statuisce in merito alla consistenza del mantenimento: tale obbligo decorre invece dal momento stesso della presentazione del ricorso per separazione.

Volendo porre un esempio pratico: Laura e Marco sono sposati con 2 figli, Cinzia e Gabriele. Se la moglie Laura deposita, per il tramite di suo legale di fiducia, ricorso in Tribunale per separazione giudiziale nei confronti del marito Marco nel mese di settembre 2017 e l’udienza Presidenziale viene fissata nel settembre 2018, la somma stabilita dal Giudice per il mantenimento dei figli Cinzia e Gabriele dovrà computarsi non dal settembre 2018, ma dal settembre 2017.

Pertanto, se il Giudice ha fissato un mantenimento pari a 400 euro mensili, Marco dovrà versare in unica soluzione (se non ha versato fino a quel momento alcuna somma nei confronti della moglie Laura, collocataria dei figli) la somma di 4.800 euro.

È pertanto certamente utile per il coniuge che non risulterà collocatario dei figli (solitamente il marito), provvedere sin dall’inizio al versamento a titolo di mantenimento per i figli di una somma che possa ritenersi soddisfacente per la loro sussistenza, al fine di evitare che tali somme possano essere richieste tutte in unica soluzione, oltre a una probabile denuncia penale che l’altro coniuge potrebbe, in tale periodo, aver potuto presentare per mancata assistenza.

Il consiglio, in questi casi, è sempre quello di rivolgersi a un legale di fiducia, al fine di poter serenamente concordare tutti gli aspetti tipici di una separazione, consensuale o giudiziale che sia, ed evitare in seguito sgradite sorprese.