Precariato al tramonto? I contenuti del Decreto Dignità

Precariato al tramonto? I contenuti del Decreto Dignità

Risale solo a giovedì scorso l’approvazione alla Camera del “decreto dignità”. Eppure, da mesi, non si parla d’altro: al centro della politica, come al centro degli interessi di milioni di cittadini, c’è la questione delle reali tutele approntate dal Governo con il decreto legge n. 87/2018, in vigore dal 14 luglio e ora all’esame definitivo del Parlamento.

Contrasto al precariato e alla delocalizzazione, semplificazione fiscale, lotta alla ludopatia: questi, in sintesi, i temi delle norme.

Volendo soffermarci sulle novità che interessano il lavoro, il decreto in questione ha previsto specifici requisiti formali per i contratti a tempo determinato. Trattasi di aspetti di indubbia importanza, in quanto destinati a incidere nel mondo del precariato: è stata prevista in modo espresso la necessaria apposizione scritta di un termine di durata, altrimenti inefficace (tranne che per i contratti aventi durata massima di dodici giorni), e una durata massima del contratto di lavoro pari a 12 mesi.

Di notevole importanza è poi la previsione della cosiddetta causale: secondo il decreto, il datore di lavoro è tenuto a indicare delle specifiche esigenze che possono giustificare il rinnovo del contratto o anche l’assunzione del lavoratore per un periodo di tempo superiore e pari a 24 mesi. Si deve trattare, nello specifico, di esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero di sostituzione di altri lavoratori o connesse “a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria”.

La lettura della norma si presta già a molteplici interpretazioni per il valore non chiaramente definito delle esigenze che il datore di lavoro può (deve) allegare. C’è chi ritiene che tale “causale” possa inflazionare il contenzioso giudiziario in tema di lavoro.

E, ancora, nel recentissimo emendamento di giovedì, la mancata indicazione di tale “causale” sarà sanzionata, qualora la norma dovesse essere definitivamente approvata, con la trasformazione del contratto di lavoro in contratto a tempo indeterminato.

Godono già di altro regime invece, i contratti di lavoro stagionali che possono, secondo il decreto vigente, essere liberamente prorogati e rinnovati anche in assenza della citata causale: si tratta di innovazione suscettibile di larga applicazione, soprattutto per la nostra Sicilia, regione dall’indubbia vocazione turistica.

E, proprio in materia di turismo, è da segnalare, tra gli altri, un emendamento (non ancora vigente) che ha previsto la possibilità di utilizzo di nuovi buoni lavoro anche per le aziende agricole, alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo che hanno alle dipendenze fino a 8 lavoratori.

In attesa della conversione definitiva del decreto, ora al vaglio del Senato, e di una circolare ministeriale che chiarisca il regime transitorio delle norme, non rimane che seguirne le vicende con scrupolosa attenzione.