Il sinistro stradale con danno al pedone: modalità per il risarcimento

Il sinistro stradale con danno al pedone: modalità per il risarcimento

Situazione piuttosto frequente nelle nostre strade, spesso per imprudenza e imperizia degli automobilisti, ma a volte anche per concorso di colpa del pedone stesso, è quella riguardante i sinistri stradali che coinvolgono i pedoni. Sono sinistri questi che spesso determinano lesioni più o meno gravi, anche a carattere permanente, per il malcapitato pedone che viene ad essere urtato da una autovettura in marcia. Vediamo in che modo comportarsi ai fini risarcitori da parte dell’assicurazione del danneggiante.

Il sinistro che coinvolge un pedone è un caso molto frequente di incidente stradale che – per espressa disposizione di legge – sfugge all’applicazione del sistema del c.d. indennizzo diretto o risarcimento diretto. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2054 c.c., vi è una forma di “presunzione di responsabilità” a carico dell’automobilista il quale, per scongiurare ogni responsabilità, deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Dimostrazione fattuale di per se estremamente complicata.

COME COMPORTARSI

Il pedone investito da un automobilista, deve immediatamente avvertire le autorità locali nonché, se necessario, il Pronto Soccorso più vicino per le prime cure del caso. Qualora l’intervento dei sanitari non fosse necessario è comunque opportuno recarsi al Pronto Soccorso più vicino per farsi refertare eventuali danni fisici.

Sul posto è sempre opportuno individuare dei testimoni del fatto che possano successivamente riportare la dinamica dell’incidente e questo anche a prescindere dal fatto che il conducente del mezzo ammetta verbalmente la propria responsabilità. Resta infatti sempre a carico del pedone la prova del fatto storico dell’avvenuto investimento e delle sue modalità.

Ovviamente, soprattutto qualora non intervengano le Forze dell’Ordine a verbalizzare quanto accaduto, è opportuno individuare, se possibile, uno o più testimoni che possano descrivere l’accaduto.

A questo punto, entro 90 gg dall’accaduto, il pedone, per il tramite di un avvocato, deve fare espressa richiesta di risarcimento di tutti i danni subiti e subendi all’assicurazione dell’automobilista, indicando nel dettaglio tutti i dati delle parti in causa, la dinamica del sinistro e rappresentando dettagliatamente quali sono le percentuali di invalidità temporanea e permanente che un medico legale avrà avuto cura di predeterminare, su disposizione dello stesso danneggiato. In ogni caso è sempre opportuno specificare:

  • se sono intervenute delle autorità di pubblica sicurezza e se hanno redatto un verbale (eventualmente sanzionando uno dei conducenti);
  • se sono intervenuti dei medici o dei sanitari, indicando a quale struttura sanitaria appartenevano.

Entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione la Compagnia assicuratrice è obbligata a:

  • formulare al danneggiato un’offerta di risarcimento;
  • comunicare al danneggiato i motivi per i quali ritiene di non formulare nessuna offerta (si pensi al caso in cui la Compagnia ritiene che il sinistro non sia mai avvenuto).

A questo punto il danneggiato può dichiarare di accettare l’offerta: la Compagnia deve procedere al pagamento entro 15 giorni dal momento in cui riceve l’accettazione; il danneggiato può anche dichiarare di non accettare l’offerta: la Compagnia deve procedere al pagamento dell’importo previsto nell’offerta medesima entro 15 giorni. La somma viene considerata quindi un anticipo rispetto al risarcimento complessivo; il danneggiato può anche non pronunciarsi entro 30 giorni dal momento in cui riceve l’offerta: la Compagnia deve procedere al pagamento dell’importo previsto nell’offerta medesima entro 15 giorni. La somma viene considerata quindi un anticipo rispetto al risarcimento complessivo.

In ogni caso il danneggiato può ricorrere al Giudice (sia esso il Giudice di Pace o il Tribunale a seconda dell’importo del danno) solo se il termine per effettuare l’offerta (di 60 o 90 giorni a seconda delle situazioni) sia scaduto senza che la Compagnia abbia comunicato le sue intenzioni. O anche, in ogni caso, qualora ritenga che l’offerta formulata dalla Compagnia sia insufficiente rispetto al danno provocato dal sinistro oggetto di controversia.