Danno da buca stradale. È possibile richiedere il risarcimento?

Danno da buca stradale. È possibile richiedere il risarcimento?

La tematica che oggi affronteremo è di grande interesse e attualità in quanto fa parte, malauguratamente, dei problemi che attanagliano il nostro Bel paese. Si tratta appunto dei sinistri stradali che sempre più spesso avvengono a causa delle cattive condizioni in cui si trovano le nostre strade.

Le buche e i marciapiedi dissestati rendono infatti la strada insita di pericoli, spesso anche per i pedoni e i ciclisti. Ma chi risponde dei danni che vengono loro cagionati? Si potrà ottenere un risarcimento?

Il nostro codice civile dà una risposta molto semplice con l’art 2051: ciascuno è responsabile (dunque tenuto all’eventuale risarcimento) per il danno cagionato dalle cose che ha in custodia, a meno che riesca a provare il caso fortuito.

Nel caso di specie, la Pubblica amministrazione, (e nello specifico il comune in cui si verifichi l’evento e il danno), essendo proprietaria nonché gestore del bene demaniale, ha l’obbligo e il potere di vigilanza e di controllo sulla strada.

A conferma di quanto detto, escludendo pertanto ogni dubbio circa l’applicazione dell’art 2051c.c., sussiste anche l’art 14 del nuovo Codice della strada: è compito degli enti proprietari della strada rendere le stesse sicure, vigilando e provvedendo così alla loro manutenzione e alla gestione nonché al loro controllo tecnico.

Il cittadino allora potrà ottenere un risarcimento per il danno subito, ma dovrà pur sempre dimostrare che la pretesa che ci sia alla base del suo diritto sia fondata.

Ottenere il risarcimento non sarà insomma così semplice per il cittadino, il quale dovrà dimostrare il danno subito e insieme a questo il nesso di causalità tra l’evento dannoso e il fatto.

In estrema ed ultima sintesi, il cittadino o meglio l’utente della strada dovrà dimostrare che il danno sia conseguenza di una vera e propria insidia, una sorta di trabocchetto, dovuta alla cattiva manutenzione stradale.

Pertanto, se il soggetto non ha prestato la necessaria diligenza durante il suo tragitto, difficilmente potrà ottenere alcunchè e lo stesso dovrà dirsi nell’ipotesi in cui l’Amministrazione abbia reso la buca ben visibile al fine proprio di evitare il danno.

In casi come questi infatti è il comune ad essere onerato della prova contraria: ossia la responsabilità esclusiva circa il danno cagionato dall’incauto pedone, ciclista o automobilista. L’amministrazione dovrà in pratica dimostrare il caso fortuito, ex art. 2051c.c. e cioè che il danno non è ad essa riconducibile in quanto è stato causato da un fatto imprevedibile ed inevitabile: se il pedone o l’automobilista è per esempio al telefono e non ha usato alcuna diligenza richiesta alla guida non accorgendosi della buca, non vi sarà alcun nesso di causalità e quindi alcuna responsabilità per l’amministrazione, ma sarà lui stesso ad avere in prima persona causato l’evento dannoso.

A conferma ulteriore di quanto affermato, anche la recente sentenza della Cassazione, la n. 23919 del 2013: lo sfortunato utente della strada che sia caduto, o abbia urtato, a seguito di una buca o altro pericolo presente nel manto stradale potrà chiedere e ottenere un risarcimento se la buca o altro pericolo in questione, non sia né transennato né ben segnalato. Potrà essere sicuramente risarcito, in quanto il pericolo non era tra l’altro evitabile con l’uso della normale diligenza.

È opportuno pertanto, prima di esperire qualsiasi azione, assicurarsi di avere tenuto bene gli occhi aperti!