Il divorzio breve, come funziona: tempi e costi

Il divorzio breve, come funziona: tempi e costi

Dopo circa 45 anni dall’entrata in vigore della legge sul divorzio, avvenuta nel lontano 1970, solo 2 anni fa, con la legge 55/15 si è arrivati ad una sensibile riduzione dei tempi tecnici necessari per poter definitivamente formalizzare le pratiche di divorzio.

Mentre prima di tale novella normativa, il tempo minimo necessario per poter giungere alla pronuncia di divorzio era di 3 anni dalla separazione, adesso i tempi sono stati portati a mesi 6, se la preventiva separazione è stata consensuale, a mesi 12 se quest’ultima è invece stata giudiziale. La differenza tra consensuale e giudiziale, consiste nella volontà dei coniugi di addivenire, in sede di separazione, ad un accordo circa tutte le condizioni della separazione (casa coniugale, figli, mantenimento, alimenti): se tale accordo verrà formalizzato, si arriverà ad una separazione consensuale, altrimenti sarà il giudice a stabilire tali condizioni, previa sentenza.

Ci si potrebbe allora chiedere, per quale motivo sia prima necessario formalizzare la separazione tra i coniugi, se l’intento degli stessi è quello del divorzio. L’originario scopo è quello di prevedere un gradino intermedio, durante il quale dare alla coppia il tempo per ripensarci. Ecco perché la separazione non cancella definitivamente il matrimonio, ma sospende gli obblighi ad esso connessi. Infatti con la separazione cessa il dovere di fedeltà, di convivenza, di reciproco sostegno morale. Resta invece l’obbligo di «sostegno materiale» da parte del coniuge con il reddito più alto nei confronti di quello con il reddito più basso: ciò per il tramite di assegno di mantenimento, che potrà essere concordato tra le parti o deciso dal Giudice, in caso di separazione giudiziale e in ragione delle sostanze di ciascuno.

Il divorzio invece (tecnicamente definito come “scioglimento del matrimonio” o “cessazione degli effetti civili del matrimonio” qualora il matrimonio sia stato celebrato con rito civile o anche religioso) scioglie definitivamente il rapporto coniugale e le parti possono anche contrarre nuovo matrimonio. Cessa anche l’obbligo dell’eventuale assegno di mantenimento, che può essere sostituito dall’assegno di divorzio. Quest’ultimo, al contrario dell’assegno di mantenimento, non è rivolto a garantire il tenore di vita che la coppia aveva durante la convivenza, ma solo l’autosufficienza, ossia l’indipendenza economica (se pertanto il coniuge percipiente in precedenza l’assegno di mantenimento avrà un proprio reddito all’atto del divorzio, perderà tale assegno).

Il divorzio si può ottenere:

  • dopo 6 mesi dalla separazione se questa è stata consensuale. Il termine inizia a decorrere dalla udienza davanti al Presidente del tribunale o dalla firma dell’accordo in Comune o dalla firma dell’accordo con gli avvocati;
  • dopo 1 anno dalla separazione se questa è stata giudiziale. Il temine inizia a decorrere dalla data dell’udienza presidenziale preliminare, quella che fissa le condizioni di separazione in attesa della sentenza definitiva.

I costi delle varie procedure, saranno certamente più bassi per il cliente qualora le parti decidano di concordare una separazione o un divorzio consensuale, quindi rappresentando la volontà comune delle parti in merito a tutti gli aspetti di tale fattispecie (casa coniugale, figli, mantenimento, alimenti). Diversamente, la separazione o il divorzio giudiziale, avrà dei costi procedurali limitatamente più elevati per il cliente, in quanto l’avvocato dovrà svolgere la propria approfondita attività, talvolta di natura anche investigativa, al fine di poter garantire al cliente il miglior esito possibile per le condizioni di separazione o divorzio.