Acquistare casa diventa più sicuro con il deposito del prezzo

Acquistare casa diventa più sicuro con il deposito del prezzo

È stata recentemente introdotta una norma a tutela dell’acquirente di un bene immobile, che prevede il deposito del prezzo al notaio.

Con la legge annuale per il mercato e la concorrenza (legge 4 agosto 2017 n.124), infatti, è stata resa operativa una norma già introdotta con la legge n. 147 del 2003, al fine di offrire ulteriori garanzie al compratore di immobili.

Qual è la garanzia offerta al compratore per il caso in cui, a seguito dell’acquisto dell’immobile e del relativo pagamento del prezzo, i creditori del venditore iniziano un’azione esecutiva sul bene acquistato prima della trascrizione dell’atto nei pubblici uffici?

La risposta a tale quesito può darsi facendo riferimento alla predetta disposizione, entrata in vigore il 29 agosto, la quale prevede che, al momento dell’acquisto dell’immobile, tutte le somme corrisposte dall’acquirente al venditore, comprese quelle versate a titolo di pagamento delle imposte, devono confluire in un conto corrente appositamente intestato al notaio.

I notai dovranno quindi – qui sta soprattutto la novità introdotta -, se tale adempimento verrà richiesto da almeno una delle parti, ricevere e versare sul medesimo conto l’intero prezzo o corrispettivo oppure il saldo dello stesso, (sempre se determinato in denaro) oltre alle somme destinate a estinzione di gravami, spese non pagate o altri oneri dovuti in occasione del ricevimento dell’atto relativo al trasferimento della proprietà o alla costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende.

Le somme in questo modo ricevute saranno depositate su un apposito conto corrente dedicato e separato dal patrimonio nel notaio stesso e potranno essere prelevate in momenti differenti in relazione alla loro destinazione naturale.

In particolare, le somme relative al prezzo verranno consegnate al venditore solo dopo aver eseguito la registrazione e la pubblicità dell’atto ai sensi della normativa vigente e previo accertamento circa l’inesistenza di gravami e di formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell’atto o da questo risultanti.

In altre parole, adesso è espressamente previsto che il notaio debba predisporre un apposito conto corrente sul quale transita il denaro ricevuto dai clienti, sia per il pagamento delle imposte dovute sia per l’acquisto dell’immobile, con l’espresso divieto di destinare tali importi ad altre finalità.

Il notaio, infatti, non potrà fare confluire tale denaro nella comunione legale con il coniuge né trasmetterlo ai propri eredi e cosa ancora più importante nessun creditore del predetto pubblico ufficiale potrà aggredire tali somme.

Ebbene, la disposizione così introdotta ed entrata in vigore il 29 agosto dell’anno in corso, rappresenta di certo una garanzia per l’acquirente di beni immobiliari, il quale si vede finalmente tutelato da improbabili ma possibili azioni esecutive sull’immobile acquistato, azioni che – si precisa – potrebbero essere realizzate nel tempo intercorrente tra il pagamento del prezzo e l’effettiva trascrizione del bene nei pubblici registri.

In questo modo, quindi, l’acquirente di un bene immobile avrà la certezza, che in ipotesi di tale sorta, potrà recuperare il proprio prezzo – proprio perché conservato dal notaio – senza la necessità di avviare un contenzioso che certamente comporterebbe un ulteriore dispendio di tempo e denaro.

Avv. Claudia Cassella del foro di Catania