Cassazione, addio all’assegno basato sul tenore di vita matrimoniale. Cosa cambia?

Cassazione, addio all’assegno basato sul tenore di vita matrimoniale. Cosa cambia?

Con la sentenza n. 11504/2017, la nostra Giurisprudenza di Cassazione si è finalmente orientata nell’assimilare un principio che già da tempo è consolidato in ambito giuridico Europeo: ossia un assegno di mantenimento da versare al coniuge divorziato, non più con il criterio finora applicato, della commisurazione al tenore di vita mantenuto dai coniugi prima della crisi matrimoniale, ma da rapportare al criterio dell’autosufficienza e dell’indipendenza economica. Ciò sempre che il giudice riconosca che sia effettivamente dovuto un contributo, vagliando i diversi indici di reddito di entrambi gli ex coniugi. Con questa nuova pronuncia, è dunque possibile chiedere la revisione dell’assegno di mantenimento già liquidato dal giudice nei giudizi di divorzio già conclusi?

È necessario, primariamente, che intervengano fatti nuovi al fine di rendere modificabile un provvedimento reso dal giudice in sede di separazione o divorzio. I provvedimenti del Giudice infatti, vengono emessi rebus sic stantibus, ossia in considerazione della situazione attuale di entrambe le parti: ciò permette, qualora queste situazioni cambino sostanzialmente, di poter provvedere a richiedere una “revisione” dei provvedimenti emessi in precedenza dal Giudicante. I casi essenziali di cambiamento della fattispecie “fotografata” al momento della pronuncia di separazione o divorzio, sono i seguenti:

  • il coniuge beneficiario del mantenimento inizi una stabile e duratura convivenza con un altro partner, avviando una famiglia di fatto;
  • il coniuge beneficiario del mantenimento ottenga un aumento della retribuzione o inizia una duratura e stabile attività lavorativa propria;
  • il coniuge tenuto al pagamento del mantenimento abbia una nuova famiglia con nuovi figli;
  • il coniuge tenuto al mantenimento subisca una invalidità o una consistente riduzione dello stipendio;
  • il coniuge tenuto al mantenimento perda il lavoro.

Dal punto di vista processuale, il procedimento di revisione segue il rito camerale, e il decreto del tribunale è reclamabile alla Corte d’appello entro 10 giorni, revocabile in ogni tempo. Un procedimento con tempi e modalità piuttosto snelle, la cui pronuncia giudiziale dovrebbe arrivare entro poche settimane.

In definitiva pertanto, con la modifica giurisprudenziale di Cassazione introdotta con la sentenza commentata ad inizio articolo, sarà possibile in molti casi, soprattutto in quelle fattispecie ove l’assegno di mantenimento determinato dal Giudice sia stato molto sostanzioso in considerazione del tenore di vita tenuto dalla famiglia prima della separazione, poter agire con il procedimento di revisione, al fine di poter ottenere un possibile sostanzioso abbattimento della quota mensile da versare al coniuge separato.

Avv. Vincenzo Andrea Caldarella