Legittima difesa: un mare di controsensi. Ecco come funziona

Legittima difesa: un mare di controsensi. Ecco come funziona

CATANIA – Satira, polemiche e proteste: questo il risultato della nuova proposta di legge che sembrerebbe riconoscere la legittima difesa solo se l’aggressione avviene di notte. Sarà forse uno scherzo?

Già la nuova legge registra le prese di distanza di sempre più soggetti, compreso il PD che pure ha portato e votato in parlamento questa modifica che, secondo molti, mira a minare lo spazio di difesa dei cittadini. Anche in Sicilia la controparte non si è fatta attendere, l’associazione catenota di Agata Maiorca ha organizzato un protesta che si svolgerà giovedì al Piano Umberto di Aci Catena. 

Vediamo nello specifico com’è fatta questa proposta legislativa. In cosa consiste adesso la legittima difesa? Come diventerebbe se la nuova legge passasse definitivamente?

Legittima difesa, art. 52. Prima…

Co.1: non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.

Co. 2 nei casi previsti dall’art. 614 primo e secondo comma (violazione di domicilio), sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione.

… E dopo:

Col testo approvato alla camera il 4 maggio si aggiunge il comma 2 (e l’attuale secondo comma diventa terzo), che reciterebbe: fermo quanto previsto dal primo comma, si considera legittima difesa la reazione a un’aggressione commessa di notte, ovvero l’introduzione in quello che la legge considera un domicilio (casa, esercizio commerciale) con violenza a persone o a cose con minaccia o con inganno.

Per capire bene di cosa si tratta è importante specificare alcuni concetti dell’attuale comma 2:

Che cos’è la legittima difesa? È una causa di giustificazione, in presenza della quale un fatto che obiettivamente costituisce reato non viene punito. Importante: è l’imputato e non l’accusa che deve provare l’esistenza della causa di giustificazione.

Esistono due tipi di legittima difesa, quella normale e quella domiciliare. 

Perché quella normale sia considerata “valida”, sia l’offesa che la reazione devono avere dei requisiti. L’offesa deve essere 1) attuale, perciò se l’aggressore scappa e la “vittima” gli spara non c’è legittima difesa; 2) ingiusta, perciò ad esempio l’aggressore che si difende dalla reazione della vittima, “coperta” dalla legittima difesa, non è coperto dalla legittima difesa, perché sta reagendo a un’offesa giusta 3) l’offesa deve essere un pericolo per un diritto della persona aggredita o di altri.

Se invece l’aggressione avviene in un domicilio (che può essere un’abitazione o un’attività), il rapporto di proporzionalità tra offesa e reazione si presume: il che significa che non deve essere chi reagisce a dimostrare che non avrebbe potuto difendersi diversamente, ma deve essere l’accusa a dimostrare che avrebbe potuto reagire in modo meno dannoso per l’aggressore. I requisiti fondamentali sono due: l’arma con cui si reagisce deve essere legittimamente detenuta e l’offesa deve essere diretta verso l’incolumità di qualcuno, oppure verso beni, ma in questo caso ci deve essere pericolo di aggressione per il proprietario della casa o per altri. In questo caso anche se un ladro entra in una casa e aggredisce il proprietario a mani nude o con un coltello, lui è libero di sparare, “distruggendo” il principio della proporzionalità, per cui si deve sempre scegliere il mezzo e, in generale, la reazione meno forte sufficiente a neutralizzare l’offesa. 

La differenza sostanziale tra normale è domiciliare è sostanzialmente una: se la difesa è normale è l’imputato (che subisce per primo l’aggressione) a dover provare la proporzionalità, se invece la difesa è domiciliare questo compito spetta all’accusa, perché la proporzionalità è data per scontata.

Fatte queste premesse, cosa cambierebbe se entrasse in vigore questo nuovo co. 2? Probabilmente niente. La nuova proposta di legge infatti porta a un mare, anzi a un oceano, di controsensi.

La norma fa riferimento al primo comma, cioè ai requisiti della reazione e dell’offesa relativi alla legittima difesa, e al terzo comma per quanto riguarda la proporzionalità.

Tra l’altro, dice la norma, si considera legittima difesa se si reagisce a un’aggressione quando il ladro entra in casa di notte, ma anche che si considera legittima difesa “domiciliare”, presumendo quindi il requisito della proporzionalità, se si reagisce quando il ladro entra in casa con violenza, minaccia o inganno (sottinteso non di notte). Paradossalmente quindi questa nuova norma viene neutralizzata dal richiamo fatto al primo e al terzo comma. In teoria se un aggressore entra in un domicilio di notte e assale il proprietario, questo può difendersi e, allo stesso modo, se lo fa di giorno con violenza, minaccia o inganno, può sempre difendersi anche se non viene aggredito: in base al primo comma però, questo non potrebbe mai essere possibile perché si può reagire a un’offesa; ma se l’offesa non c’è, a cosa si reagisce? Si rischierebbe di diventare l’aggressore. 

Perché si possa ritenere sussistente la legittima difesa, ci dovranno comunque essere un’offesa attuale e ingiusta, che crea un pericolo per diritti miei o altrui, e la reazione dovrà comunque essere proporzionata.

Foto: Studio Legale Rando Gurrieri