Non versare gli alimenti e il mantenimento ai figli e alla moglie: è reato?

Non versare gli alimenti e il mantenimento ai figli e alla moglie: è reato?

La separazione e il divorzio determinano nella grande maggioranza dei casi, a carico del coniuge lavoratore o a cui è stata addebitata la separazione, un obbligo di versamento mensile di assegno di mantenimento per i figli e per l’altro coniuge. Il nostro ordinamento, da questo punto di vista, è spesso sbilanciato nell’accreditare comunque una tutela maggiore alla madre piuttosto che al padre-marito. Vediamo dunque quali possono essere le conseguenze in caso di mancato versamento di tale assegno stabilito in sede giudiziaria.

1 | Inadempimento totale all’obbligo di mantenimento Nel caso di inadempimento totale agli obblighi di mantenimento (è il caso del padre che non versa neanche un euro alla moglie e ai figli), il reato di mancata assistenza ex art. 570 comma 2 c.p. scatta sempre, anche se l’altro genitore provvede al mantenimento della prole con cui convive. È vero che il reato previsto dal codice penale, presuppone lo stato di bisogno dei figli, ma è anche vero che, se l’inadempimento è totale, l’illecito penale scatta a prescindere dalla prova dello stato di bisogno del minore. L’unico modo, per il padre, per evitare la condanna è di dimostrare una oggettiva impossibilità a versare l’assegno, che non corrisponde al semplice stato di disoccupazione, ma richiede qualcosa in più e di maggiormente impeditivo (si pensi all’impossibilità di lavorare per via di una grave malattia).

2 | Inadempimento parziale all’obbligo di mantenimento Nel caso di inadempimento parziale (è il caso del padre che si riduca l’assegno mensile perché non ha i soldi per corrispondere l’intero importo) il reato non scatta automaticamente, ma sarà il giudice a valutare, caso per caso, se la cifra versata, seppur inferiore a quella stabilita dal tribunale in sede di separazione tra i coniugi, sia sufficiente a garantire i mezzi di sussistenza. I casi possono essere principalmente: 1- le necessità paterne che lo hanno portato a diminuire la somma versata (per es. un grave stato di malattia, la disoccupazione improvvisa, ecc.). 2- la condizione oggettiva di eventuale bisogno in cui si sono trovati i figli. Attenzione però: i “mezzi di sopravvivenza” che il genitore deve sempre garantire (anche in caso di assegno ridotto) non sono ormai più solo vitto e alloggio, ma anche gli strumenti che consentano, in base alle capacità e al regime di vita del genitore “un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana” (si pensi all’abbigliamento, ai libri scolastici, mezzi di trasporto, computer, cellulare, ecc.).

Di recente tanto la Corte di Appello di Napoli, quanto quella di Roma hanno sposato l’interpretazione appena riferita, ossia la differenza tra inadempimento totale agli obblighi di mantenimento e inadempimento parziale. Il primo fa sempre scattare il reato, a prescindere dal bisogno del minore; nel secondo caso, invece, il giudice dovrà verificare se la somma versata, seppur inferiore a quella stabilita, sia sufficiente a garantire al figlio i mezzi di sussistenza escludendo così il reato e la pena se il padre si è trovato di fronte a delle proprie necessità di sopravvivenza.

Avv. Vincenzo Andrea Caldarella del Foro di Catania