Infortunio dell’alunno a scuola e risarcimento del danno. Chi paga?

Infortunio dell’alunno a scuola e risarcimento del danno. Chi paga?

La scuola, per ognuno di noi, è sempre stata una seconda casa: spesso abbiamo trascorso ore e ore sui libri, nelle aule didattiche e anche nelle palestre in dotazione ormai alla maggior parte degli istituti.

Può capitare però che l’alunno, per i motivi più vari, possa subire un infortunio durante l’orario scolastico. In tal caso, al verificarsi di determinati presupposti, lo stesso avrà diritto a un equo risarcimento del danno.

Tra l’alunno e l’istituto, all’atto dell’iscrizione, viene a crearsi un vero e proprio rapporto “contrattuale”, che obbliga entrambe le parti all’adempimento di determinate prestazioni. In particolare la scuola ha l’obbligo di garantire l’incolumità dei suoi alunni, osservando obblighi di vigilanza e controllo e ritenendosi, se del caso, responsabile di eventuali sinistri capitati agli stessi.

Ciò dovrà farsi sulla base di un giudizio successivo all’accaduto, da valutare in ragione del caso concreto: si tratta, in altri termini di un “contratto di protezione”, secondo il quale, tra gli interessi da realizzarsi da parte della scuola rientra quello all’integrità fisica dell’allievo (Cass. SS.UU. n. 577/2008; Cass. n. 18805/2009).

Ne deriva che, in caso di danni da lesioni conseguenti a sinistri avvenuti nei locali (e nelle pertinenze scolastiche), è il danneggiato a dover provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre sull’istituto incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa a sé non imputabile, nonché di avere adottato in relazione alle condizioni della cosa e alla sua funzione, tutte le misure idonee ad evitare il danno e che, ciononostante, il danno si sia comunque verificato per una causa non prevedibile né superabile con la diligenza normale adeguata alle circostanze concrete.

Le responsabilità civilistiche connesse all’obbligo di vigilanza sugli alunni (ex artt. 2047 e 2048 c.c.), vanno integrate con il dettato di cui all’art. 61 della l. n. 312/1980, secondo il quale la responsabilità patrimoniale del personale (direttivo), docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare ed artistica dello Stato e delle Istituzioni educative statali, per danni arrecati direttamente all’Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni, è limitata ai soli casi di DOLO O COLPA GRAVE nell’esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. Gli obblighi organizzativi di controllo e di custodia fanno capo, invece, al dirigente scolastico, tra i cui specifici doveri (ex art. 25 d. lgs. n. 165/2001) non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni, bensì quelli organizzativi, di amministrazione e di controllo sull’attività degli operatori scolastici. Pertanto, il dirigente scolastico è tenuto a garantire la sicurezza della scuola, attraverso l’eliminazione di qualsiasi fonte di rischio, adottando tutti i provvedimenti organizzativi.

La violazione delle norme di diritto comune e contrattuali evidenziate espone l’istituto scolastico ad una responsabilità diretta. In pratica, nei casi in cui si attesti un danno all’alunno (di natura fisica), sarà l’istituto scolastico tenuto a risarcire tutti i danni subiti dall’alunno: spesso tali risarcimenti provengono dall’assicurazione sottoscritta dallo stesso Istituto. È pertanto opportuno che i genitori degli alunni iscritti chiedano, all’atto dell’iscrizione o anche successivamente, una copia del contratto di assicurazione al fine di conoscere preventivamente l’ambito di copertura della stessa e i limiti risarcitori.

Avv. Vincenzo Andrea Caldarella