“Staccare la spina” o continuare a lottare? Alla Camera si discute il “biotestamento” ma l’aula è vuota

“Staccare la spina” o continuare a lottare? Alla Camera si discute il “biotestamento” ma l’aula è vuota

PALERMO – È stato presentato ieri in Parlamento il disegno di legge sulle “disposizioni anticipate di trattamento” – o biotestamento – che propone le novità più importanti sui poteri del medico. 

In particolare sono stati sviluppati 5 articoli, di cui i primi due fanno riferimento alle decisioni di fine-vita e al consenso informato di tutti quei pazienti minorenni e incapaci per i quali è previsto un rappresentante legale o un fiduciario, mentre il terzo (in assoluto il più discusso) prevede che “ogni persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può, attraverso Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, ivi comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali”.

Nell’articolo 3 vengono chiarite anche le modalità di espressione delle proprie volontà che devono essere redatte in atto pubblico o in forma privata, con sottoscrizione autenticata di un notaio o di un altro pubblico ufficiale, o ancora da un medico dipendente dal Servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui la condizione fisica del paziente non consentano questa procedura, le proprie volontà possono essere espresse attraverso una registrazione video. In ogni caso, le DAT sono rinnovabili, modificabili o revocabili in ogni momento, purché si seguano le medesime modalità; nel caso di un’emergenza invece la revoca può avvenire anche oralmente a patto che venga fatta davanti ad almeno due testimoni.

Lo stesso articolo 3 stabilisce, infine, i vincoli a cui ogni medico deve attenersi; in particolare si legge che “il medico è tenuto a rispettare le DAT che però possono essere disattese, in parte o totalmente, dal medico in accordo con il fiduciario nel caso in cui sussistano terapie capaci di assicurare al paziente possibilità di miglioramento della sua vita, ma che non erano prevedibili nel momento stesso della sottoscrizione del biotestamento”.

Il medico, dunque, è tenuto al rispetto della volontà del paziente e – di conseguenza – “è sempre esente da responsabilità penale e civile”.

Purtroppo la Camera, al momento della discussione su tale provvedimento, è rimasta quasi totalmente deserta, non essendoci in programma alcuna votazione; il risultato è stato molto deludente infatti, oltre ai relatori e a due rappresentanti al banco del governo, il numero medio dei presenti non ha superato i 20 deputati.