Invalidità civile Inps e impugnazione del verbale negativo

Invalidità civile Inps e impugnazione del verbale negativo

La nostra Costituzione garantisce al cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale (art. 38 della Costituzione). Il sistema di assistenza sociale, posta a carico dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, integra quello della previdenza sociale che ha come presupposto una prestazione di lavoro, dipendente o autonomo, ed è gestita da una molteplicità di enti pubblici previdenziali dei quali il più importante è l’Inps.

Chi sono gli invalidi civili? Si considerano invalidi civili i cittadini affetti da minorazione fisica, psichica o sensoriale, che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Si considerano invalide anche le persone con più di sessantacinque anni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

A chi si presenta la domanda? La richiesta di riconoscimento di invalidità va presentata all’INPS territorialmente competente. Dal 1° gennaio 2010 la presentazione della domanda avviene in modo informatizzato ed è necessario coinvolgere, in prima battuta, il medico curante.

Chi riconosce l’invalidità civile? L’invalidità civile è riconosciuta dall’ASL che decide in materia attraverso una specifica Commissione.

Come si presenta la domanda? La presentazione della domanda per il riconoscimento della invalidità civile si articola in due fasi: • ottenere il rilascio del certificato introduttivo dal medico curante; • presentare la domanda vera e propria all’INPS. Il medico curante, che dunque assume un ruolo fondamentale ai fini di tutta la procedura, deve redigere apposito modello ove verranno indicate tutte le patologie “invalidanti” del paziente. Il certificato introduttivo ha validità 30 giorni per cui, se non si presenta domanda all’INPS entro tale termine, il certificato scade e bisogna richiederlo nuovamente al medico. Il secondo passaggio è, dunque, la presentazione della domanda vera e propria all’INPS. Anche questa domanda deve avvenire in via telematica a cura della persona che richiede il riconoscimento dell’invalidità. Può essere fatta autonomamente se la persona dispone del codice PIN (un codice numerico personalizzato che consente di accedere al servizio), oppure attraverso gli enti abilitati quali associazioni di categoria, patronati sindacali, CAF.

Quando e come si fa la visita all’ASL? La visita verrà dunque fissata entro giorni 30 dalla presentazione della domanda e verrà comunicata al paziente tramite raccomandata. Può essere anche richiesta, in casi gravi, la visita domiciliare.

L’esito della visita e il verbale. La visita avviene presso la Commissione ASL competente. La Commissione accede al fascicolo elettronico contenente la domanda e il certificato medico. Il richiedente può farsi assistere, durante la visita, da un suo medico di fiducia. Al termine della visita, viene redatto il verbale elettronico che stabilirà l’esito, positivo o negativo della stessa. Il verbale definitivo viene inviato alla persona dall’INPS.

Il ricorso contro il verbale. Contro il verbale della Commissione ASL che riconosce o meno l’invalidità civile, la persona può proporre il c.d. ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO, dinnanzi al Giudice del lavoro competente. Tale atto, di fondamentale importanza per la revisione del verbale negativo, viene ad essere redatto da un avvocato, spesso concordemente con un medico legale. L’accertamento medico è compiuto da un consulente tecnico nominato dal giudice alla presenza di un medico legale dell’INPS. In assenza di contestazione, il Giudice, entro trenta giorni, omologa con decreto l’accertamento del requisito sanitario presentato nella relazione del consulente. Il decreto è inappellabile, cioè non si possono più presentare ricorsi. Al contrario, nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio deve depositare, presso lo stesso Giudice, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando i motivi della contestazione della relazione del consulente. Da quel momento può iniziare l’iter con le udienze, e la presentazione delle consulenze di parte. Il giudizio si chiuderà con una sentenza inappellabile.

Avv. Vincenzo Andrea Caldarella del foro di Catania