La ricerca telematica dei beni pignorabili del debitore

La ricerca telematica dei beni pignorabili del debitore

Una enorme agevolazione per il creditore privato che ha interesse a recuperare delle somme di denaro dal debitore “nullatenente”. Quante volte è capitato a un artigiano, un professionista o più generalmente un creditore, di emettere una fattura nei confronti di un debitore inadempiente, non ricevere alcun pagamento e iniziare la procedura tramite avvocato per il recupero giudiziale delle somme, nelle forme del decreto ingiuntivo o della causa ordinaria: una fase che richiede, ahinoi, tempi di attesa più o meno lunghi (qualche mese e in alcuni casi anche un anno), con il rischio, alcune volte fondato, che al termine di tale procedura, non si riesca ad individuare alcun bene o somma di denaro su cui soddisfarsi, in quanto soggetto formalmente “nullatenente”.

Orbene, con la recente riforma del procedimento di esecuzione, inoltrata nel 2014 e completata nel 2015, è adesso possibile, previa autorizzazione da parte del Tribunale, servirsi della c.d. “Anagrafe Tributaria”, al fine di essere messi a conoscenza, in maniera dettagliata e sicura, di tutte le somme di denaro, beni immobili, stipendi o pensioni che il debitore esecutato possiede o percepisce. In questo modo, l’esecuzione del titolo con annesso recupero del credito autorizzato dal tribunale, diviene molto più semplice, in quanto conoscerà il creditore tutto ciò di cui il debitore è titolare. Se il debitore ad es. ha un conto in banca, tramite il pignoramento presso terzi, sarà possibile soddisfarsi su tale somma. Se il debitore percepisce una indennità di disoccupazione, sarà possibile pignorare parte di tale somma, fino al soddisfacimento del credito. Se il debitore è proprietario di un immobile, sarà possibile tramite il pignoramento immobiliare, procedere al recupero delle somme tramite esecuzione (pignoramento e vendita all’asta o acquisizione) sull’immobile esecutato.

La procedura: l’istanza deve essere presentata obbligatoriamente al Presidente del Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza. Per l’autorizzazione, sarà necessario pagare un contributo unificato pari a 43 euro. Deve essere presentata non oltre 90 giorni dalla notifica del precetto. Il giudice dopo aver emesso un decreto di autorizzazione alla ricerca telematica dei beni pignorabili, deve esibirlo all’ufficiale giudiziario. Quest’ultimo accede telematicamente ai contenuti delle banche dati delle P.A. L’ufficiale giudiziario procede quindi al pignoramento. Un sistema innovativo dunque, che può essere da importante sostegno al recupero di somme di denaro nei confronti di debitori, spesso falsi inadempienti.

Avv. Vincenzo Andrea Caldarella del foro di Catania