La Cassazione stoppa Equitalia:  la prima casa non si tocca

La Cassazione stoppa Equitalia: la prima casa non si tocca

ROMA – Lo scorso settembre, mentre a Palazzo dei Normanni, nella Sala D’Ercole, pochi deputati discutevano, senza alcun esito, sul blocco delle procedure immobiliari promosse dalle banche, raccogliendo solo rinvii a data da destinare sul disegno di legge, scendeva in campo in difesa dei contribuenti la terza sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, la quale con sentenza n. 19270/2014 stabiliva in maniera dirimente la cancellazione di tutti i pignoramenti della prima casa trascritti da parte dall’agente di riscossione.

Già a partire dal 22 giugno 2013, con l’approvazione del decreto del fare erano state introdotte importanti disposizioni tese a limitare lo strapotere di Equitalia; in particolare l’art. 52 del D.L. 69/2013 (c.d. Decreto del fare) poneva il divieto di pignoramento dell’abitazione principale del debitore, ma nulla sanciva in merito all’effetto retroattivo della norma. Ciò comportava, secondo quanto espresso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che solo le espropriazioni avviate dopo il 21 giugno 2013 sarebbero state bloccate: rimanevano in vita tutti i pignoramenti posti in essere prima dell’entrata in vigore del sopracitato decreto, valendo le vecchie regole che non permettevano di salvaguardare la prima casa.

Al contrario la Corte di Piazza Cavour ha invece esteso la non pignorabilità a tutti gli immobili soggetti ai procedimenti di Equitalia che sono ancora in corso (escluse le abitazioni accatastate come di lusso), affermando nel dettaglio che “dal momento che la norma disciplina il processo esecutivo esattoriale immobiliare e non introduce un’ipotesi di impignorabilità sopravvenuta del suo oggetto, la mancanza di una disposizione transitoria comporta che debba essere applicato il principio per il quale, nel caso di successione di leggi processuali nel tempo, la nuova norma disciplina non solo i processi iniziati successivamente alla sua entrata in vigore, ma anche i singoli atti di processi iniziati prima“.

Una sentenza che è ossigeno per molti contribuenti anche siciliani.

Ma quali sono gli effetti del decreto del fare e della sentenza della Cassazione sulle procedure immobiliari esattoriali in corso promosse dalla Riscossione Sicilia? Lo abbiamo chiesto al direttore generale delle Riscossione Sicilia, Ermanno Sorce. 

“Gli effetti sono significativi – risponde Sorce –. Infatti, alla luce delle novità normative e giurisprudenziali da lei richiamate, si è provveduto a riconsiderare tutti i pignoramenti promossi prima del 21 giugno 2013 e nello specifico la Riscossione Sicilia ha sospeso e annullato tutte le espropriazioni esattoriali della prima casa, per le quali si era proceduto al primo incanto prima dell’entrata in vigore della norma e si doveva ancora procedere al secondo incanto; invece per le procedure instaurate dopo l’entrata in vigore del decreto del fare, applichiamo ovviamente le nuove regole sull’impignorabilità della prima casa; restano da definire le procedure per le quali alla data del 21 giugno 2013 il bene venduto all’asta è stato già aggiudicato o assegnato allo Stato”.

E in quest’ultimi casi?

“Ci rimettiamo alla decisione del Giudice dell’Esecuzione. Infatti, con la sentenza n. 19270 del 2014, la Cassazione afferma che se il processo immobiliare esattoriale è ancora pendente alla data di entrata in vigore dell’art. 52 comma 1 del decreto del fare, l’azione esecutiva non può più proseguire e la trascrizione del pignoramento va cancellata. Sarà il Tribunale a decidere se ritenere definita la procedura con l’aggiudicazione e/o l’assegnazione dell’immobile o considerarla ancora pendente”.

La Riscossione Sicilia potrà comunque iscrivere ipoteca sull’abitazione principale?

“Si è vero, ma prima di iscrivere ipoteca, nel rispetto della legge, inviamo una comunicazione al contribuente, talchè quest’ultimo sia messo nella condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni o provvedendo al pagamento del dovuto”.

L’ultima domanda, infine: tutto ciò potrà anche avere un riflesso sui pignoramenti immobiliari promossi dalle Banche?

“Mi auguro che la regola dell’impignorabilità della prima casa introdotta dal decreto del fare per le procedure immobiliari esattoriali possa incidere anche sui meccanismi di espropriazione immobiliari promosse dalle aziende e dagli istituti di credito, non al fine di determinare una immunità per gli impegni contratti che devono essere sempre rispettati, ma per risollevare le sorti di coloro che non dispongono di altra garanzia per ottenere un prestito se non l’immobile che abitano”.

Avv. Claudia Cassella del Foro di Catania