Legge di stabilità: se l’ex non paga il mantenimento, ci pensa lo Stato

Legge di stabilità: se l’ex non paga il mantenimento, ci pensa lo Stato

Sul finire dell’anno, il legislatore italiano, nei panni di Babbo Natale, ha davvero pensato ai più bisognosi. È infatti degli scorsi giorni la notizia dell’approvazione al Parlamento di un emendamento alla Legge di stabilità 2016, il quale introduce un fondo di solidarietà a favore del coniuge che, beneficiario di un assegno di mantenimento, si trovi in difficoltà economiche a causa dell’inottemperanza del coniuge onerato. In altre parole, a conclusione di un giudizio di separazione, il Giudice può, valutate le condizioni economiche dei coniugi, disporre che il coniuge economicamente più forte sia obbligato a versare al coniuge c.d. debole, un assegno di mantenimento affinché quest’ultimo possa provvedere ai propri bisogni essenziali. Il coniuge onerato dovrà quindi pagare mensilmente la somma stabilita dal Giudice, pena i provvedimenti coattivi che potranno essere attivati nei suoi confronti dall’altro coniuge, ma che necessitano, per la loro esecuzione di tempistiche non proprio veloci.

Proprio per far fronte a questa esigenza, il deputato del Pd, Gea Schirò, ha proposto l’approvazione di un emendamento alla legge di Stabilità, che prevede, nei casi appena esposti, la possibilità per il coniuge c.d. debole, di rivolgersi direttamente allo Stato, che dunque si sostituisce temporaneamente al coniuge inadempiente. Lo Stato poi avrà diritto di rivalsa nei confronti del predetto coniuge moroso.

In cosa consiste dunque questo intervento dello Stato? L’emendamento Schirò, appena approvato, vedrà la nascita nei tribunali di sportelli appositi per l’erogazione di assegni mensili. Il fondo verrà istituito in via sperimentale presso il Ministero della Giustizia, a partire dal prossimo primo gennaio, e prevede lo stanziamento di circa 250 mila euro per il 2016 e 500 mila per il 2017 e il 2018. La domanda per ottenere dallo Stato il pagamento della somme dovute e non percepite è esente dal pagamento del contributo unificato e dovrà essere presentata al Tribunale più prossimo alla propria residenza. Se entro trenta giorni il Tribunale approverà la richiesta, questa verrà trasmessa al Ministero della Giustizia, che determinerà le modalità di erogazione degli importi, in tutto o in parte, non versati.

Chi ha diritto ad accedere a tale fondo? L’iniziativa è rivolta genericamente a tutela del coniuge c.d. debole, anche se dalle stime effettuate di recente sul territorio italiano, emerge il drammatico dato di come il 70% delle donne dipenda economicamente dal marito. Da ciò può desumersi, con probabilità che saranno le donne le maggiori beneficiarie del suddetto provvedimento. In ogni caso, la condizione necessaria è che il coniuge sia beneficiario, in virtù di un titolo esecutivo, anche provvisorio, emesso dal Giudice della separazione, di un assegno di mantenimento in suo favore e che lo stesso versi in stato di bisogno. Con tale espressione, il legislatore si riferisce a coloro i quali dimostrino di non avere alcun reddito, nemmeno minimo, nonché di non poter assolutamente provvedere alla proprie esigenze base di vita, tra le quali quelle inerenti la casa, il cibo, le medicine. Inoltre il beneficiario dovrà dimostrare la morosità dell’altro coniuge, anche a mezzo di una formale intimazione di pagamento recapitata al debitore.

Quali sono i punti critici e le perplessità che questo emendamento pone? L’emendamento Schirò, già all’indomani dell’approvazione alla Camera e al Senato, suscita alcuni dubbi in ordine ai profili applicativi. In primo luogo, beneficiari potranno essere solo i coniugi separati, escludendo pertanto dalla suddetta tutela i coniugi divorziati, nonché i conviventi more-uxorio, cioè coloro i quali abbiano instaurato una convivenza, senza tuttavia contrarre matrimonio. Inoltre, altro punto critico sembra essere la dimostrazione della veridicità di quanto asserito dal coniuge bisognoso. Infatti i più scettici penseranno che molti saranno i finti bisognosi, che con la complicità dell’ex coniuge, appronteranno ad hoc una falsa morosità, allo scopo di ottenere i benefici dallo Stato.

Da ultimo va evidenziato come in un momento in cui siano sempre più numerose le iniziative volte a dirimere le controversie in Tribunale, inspiegabilmente il legislatore abbia introdotto una tutela da approntare innanzi al Tribunale, accrescendo pertanto il contenzioso giustizia. Si attende in ogni caso l’apposito decreto attuativo, che verrà emanato dal ministero della Giustizia, di concerto con quello dell’Economia e delle finanze, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di Stabilità e solo con l’arrivo del nuovo anno, potrà essere fatto un bilancio della nuova iniziativa.

Avvocato Elena Cassella del Foro di Catania