No all’assegno di mantenimento se il coniuge divorziato convive

No all’assegno di mantenimento se il coniuge divorziato convive

La Cassazione, con pronuncia del 3.04.2015, mette in crisi la prassi consolidata dei coniugi divorziati di non convolare a nuove nozze al solo fine di evitare di perdere il diritto all’assegno di mantenimento da parte dell’ex. Con la sentenza n. 6855, depositata lo scorso aprile, gli Ermellini aggiungono un tassello fondamentale al panorama giurisprudenziale in materia di riconoscimento della famiglia di fatto. Mutando il loro precedente orientamento, infatti, affermano il principio in base al quale, ove il coniuge divorziato instauri una nuova famiglia, pur non contraendo matrimonio, ma convivendo more uxorio, perde egli il diritto all’assegno divorzile, ove si accerti il venir meno dei presupposti per il riconoscimento di esso. Più precisamente il nostro codice civile stabilisce che il coniuge al quale non è stata addebitata la separazione, nel caso di addebito della stessa all’altro, ha diritto di ricevere quanto necessario al suo mantenimento. Tale somministrazione è dovuta al coniuge che non possieda adeguati redditi propri e l’entità viene determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato.

L’obbligo di corresponsione inoltre cessa ove il coniuge beneficiario contragga nuove nozze, venendo meno in tal caso ogni suo presupposto.

Ebbene a lungo la giurisprudenza ha discusso se su tale obbligo incida anche la sussistenza di un’eventuale convivenza more uxorio del coniuge obbligato ovvero di quello beneficiario. Quanto al primo soggetto, la Cassazione ha più volte ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale la convivenza more uxorio, instaurata successivamente alla separazione, non determinerebbe l’estinzione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno, salvo che tale relazione incida sulla reale e concreta situazione economica del beneficiario, costituendo effettiva fonte di reddito. In altri termini il preteso onere di mantenimento della compagna more uxorio da parte del coniuge obbligato non influisce sull’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento, non esistendo alla stato della attuale legislazione una norma che imponga il mantenimento del convivente e costituendo la costruzione di una nuova famiglia di fatto libera scelta del soggetto onerato. E tuttavia con la sentenza di cui sopra la Cassazione pone in essere una riflessione nuova in relazione alla spettanza dell’assegno divorzile nel caso in cui sia il beneficiario a costruire una nuova famiglia di fatto.

Sul punto la Cassazione è attenta a sottolineare che il diritto al mantenimento viene meno solo allorquando la nuova famiglia, ancorché di fatto, sia tale da rescindere ogni connessione con la pregressa vita matrimoniale, poiché la convivenza e la relativa prestazione di assistenza da parte del convivente medesimo costituiscono elemento da valutare in ordine alla disponibilità di “mezzi adeguati”, rispetto al parametro rappresentato dal tenore di vita goduto nel corso delle nozze. Deve naturalmente trattarsi di una relazione che abbia i caratteri della stabilità, continuità e regolarità, atteso che una convivenza priva di siffatti requisiti non potrà avere effetto alcuno rispetto all’estinzione del diritto al mantenimento.

Tale orientamento si pone in consapevole contrasto con il precedente panorama giurisprudenziale, in base al quale la famiglia di fatto avrebbe dato luogo ad una sorta di quiescenza del diritto all’assegno, destinato a rivivere in caso di rottura. Così la Suprema Corte spiega che la creazione di una nuova famiglia, sebbene al di fuori del matrimonio, è frutto di una scelta libera e consapevole da parte dell’ex coniuge, il quale deve tenere in debito conto che questa, per quanto stabile, in futuro possa anche cessare, senza che risorga il diritto al mantenimento da parte dell’ex onerato. Gli Ermellini accolgono, pertanto, le ragioni dell’ex marito, rigettate in precedenza dai giudizi di merito, i quali avevano, invece, ritenuto legittimo il diritto della signora alla percezione dell’assegno divorzile anche dopo aver avviato una nuova relazione sentimentale ed affettiva con un altro uomo (avendo avuto anche un figlio da questo), poi finita.

Avv. Elena Cassella del Foro di Catania