Attività sportive e curarsi lontano da casa

Attività sportive e curarsi lontano da casa

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Nino Rizzo

Ho una grande confusione sul tema delle certificazioni per attività sportiva non agonistica. Potete chiarirmi le idee? (R.I.)

Per attività sportiva non agonistica si intendono attività sportive praticate dai seguenti soggetti: a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche; b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982; c) coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale. Tali certificati per l’attività sportiva non agonistica sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dai medici specialisti in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. Coloro che praticano attività sportive non agonistiche si sottopongono a controllo medico annuale che determina l’idoneità a tale pratica sportiva. Il certificato medico ha validità annuale con decorrenza dalla data di rilascio.

Ai fini del rilascio del certificato medico, è necessario quanto segue: a) l’anamnesi e l’esame obiettivo, completo di misurazione della pressione arteriosa; b) un elettrocardiogramma a riposo, debitamente refertato, effettuato almeno una volta nella vita fino ai 60 anni; c) un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di età; d) un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che, a prescindere dall’età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare. Il medico certificatore tenuto conto delle evidenze cliniche e/o diagnostiche rilevate, si può avvalere anche di una prova da sforzo massimale e di altri accertamenti mirati agli specifici problemi di salute. Nei casi dubbi il medico certificatore si avvale della consulenza del medico specialista in medicina dello sport o, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca. Il medico certificatore conserva copia dei referti di tutte le indagini diagnostiche eseguite, nonché dell’ulteriore documentazione di cui ai precedenti commi, in conformità alle vigenti disposizioni e comunque per la validità del certificato. Per quanto riguarda i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, l’obbligo di conservazione dei documenti può essere assolto anche dalla registrazione dei referti nella scheda sanitaria individuale informatizzata, ove attivata. Ben altra è la normativa per l’attività ludico-motoria/amatoriale cioè quella attività sportiva praticata da soggetti non tesserati presso società sportive o enti di promozione sportiva, finalizzata al raggiungimento e al mantenimento del benessere psico-fisico della persona. A titolo esemplificativo per attività ludico-motoria/amatoriale si intende l’attività sportiva praticata in autonomia (jogging, fitness in palestra, nuoto, danza, tennis o calcetto con amici). In sostanza nell’attività ludico-motoria/amatoriale manca l’aspetto competitivo e non ci si prefigge come obbiettivo il raggiungimento di prestazioni sportive di livello. Per l’attività ludico-motoria/amatoriale non è più obbligatorio il certificato medico.

Per motivi di lavoro sono spesso fuori dalla mia residenza. Come posso usufruire del medico di famiglia in altre sedi? (C.C.)

I cittadini italiani che abitano in una località diversa dalla propria residenza abituale hanno diritto a scegliere il medico di famiglia nella località in cui si trovano. Per l’iscrizione temporanea a questo servizio, occorre certificare alla ASL di zona il motivo del proprio soggiorno. Per chi si sposta dalla propria residenza per un periodo inferiore ai tre mesi, l’assistenza dal medico di famiglia è possibile presso qualunque medico convenzionato con il SSN pagando la prestazione secondo tariffe libero-professionali avendo però diritto, secondo le normative regionali, all’assistenza farmaceutica e specialistica convenzionata. La scelta del medico di base può essere fatta (e quindi avendo diritto alla gratuità della prestazione del medico) invece qualora ci si sposti dal proprio luogo di residenza per minimo tre mesi e massimo un anno per motivi di studio, lavoro o salute. Allo scadere dell’anno, se esistono ancora i motivi per cui è necessario prolungare il soggiorno, si può richiedere una nuova iscrizione della durata di altri 12 mesi, ripresentando tutti i documenti necessari. Occorre richiedere alla ASL di residenza la cancellazione temporanea dal proprio medico di famiglia e quindi richiedere all’ASL del luogo in cui si abita temporaneamente l’iscrizione, muniti di tessera sanitaria e di un documento di identità valido. A seconda delle motivazioni addotte, occorre presentare documenti specifici:

• ai non residenti che si trovano fuori sede per motivi di lavoro, è richiesta una copia del contratto di lavoro oppure un certificato che attesti che l’interessato si trova sul territorio perché distaccato dall’azienda o in trasferta dalla stessa per più di tre mesi;

• ai non residenti che si trovano fuori sede per motivi di studio, è richiesto un documento che attesti l’iscrizione alla scuola o all’università che si frequenta, da richiedere quindi all’istituto di frequenza;

• ai non residenti che si trovano fuori sede per motivi di salute, è richiesto il certificato rilasciato da un medico specialista che dichiari i motivi di salute per cui ci si trova nel territorio e che indichi anche il periodo necessario per effettuare le cure necessarie. Tra le categorie di cittadini fuori sede che hanno diritto all’iscrizione temporanea al medico di famiglia rientrano:

• gli studenti, i seminaristi, convittori e similari assenti dalle proprie famiglie per motivi di studio;

• chi soggiorna in località climatiche per oltre 3 mesi per comprovati motivi di salute, che devono essere certificati da un medico specialista della ASL.

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