È indagato per eccesso di velocità in Austria ma non c’è mai stato

È indagato per eccesso di velocità in Austria ma non c’è mai stato

PALERMO – È indagato per eccesso di velocità in Austria ma non c’è mai stato. È la tragicomica vicenda che ha subito un cittadino palermitano il quale ha ricevuto una contravvenzione stradale per eccesso di velocità, ai sensi dell’articolo 2 della Direttiva Ue 413/2015, nonostante in Austria non abbia mai messo piede.

È indagato per eccesso di velocità in Austria ma non c’è mai stato

L’Ufficio legale di Federconsumatori, al quale l’automobilista si è rivolto per tutelarsi, ha provveduto a segnalare alla Autorità, che ha aperto il procedimento a carico dell’automobilista, che il veicolo oggetto di sanzione non era transitato nel territorio austriaco nelle date indicate nel verbale.

L’Avvocato di Federconsumatori ha dimostrato alle Autorità Austriache che l’automobilista non si trovava in Austria in quel momento.

La necessità di intervenire con tempestività – dice Federconsumatori – è conseguenza del fatto che, in base alla direttiva citata, talune infrazioni, quale l’eccesso di velocità, prevedono anche un procedimento penale”.

Come evitare sgradevoli situazioni

La controversia si è risolta con un’archiviazione. Federconsumatori ha colto l’occasione per fornire una serie di consigli per chi pensa di recarsi all’estero in auto o di noleggiarla, al fine di evitare sgradevoli situazioni:

  • Prima di partire informarsi sulle norme del codice della strada del Paese in cui si intende andare;
  • In caso di notifiche di multe errate, contestarle entro 60 giorni presso l’autorità che ha emesso il provvedimento;
  • Qualora l’autorità che ha emesso il provvedimento non avesse allegato la sua traduzione, ai sensi della Direttiva 413/2015, chiederne la traduzione. Infatti, in base a tale direttiva, gli Stati membri devono prevedere di inviare le informazioni relative alle infrazioni in materia di sicurezza stradale nella lingua dei documenti d’immatricolazione o nella lingua con maggiore probabilità compresa dalla persona interessata, onde assicurare che la persona in questione capisca chiaramente le informazioni a essa comunicate;
  • Se in possesso di un rilevatore Gps, chiedere alla propria assicurazione i dati relativi alle percorrenze effettuate, in modo da allegarle alla documentazione inviata all’autorità che ha emesso il provvedimento.