Nessun caso di mobbing, dipendente del Comune di Partanna pagherà la spese legali

Nessun caso di mobbing, dipendente del Comune di Partanna pagherà la spese legali

PARTANNA – Il tribunale di Sciacca ha respinto la richiesta di risarcimento danni presentata da un dipendente del Comune di Partanna, un centro della provincia di Trapani, ordinando al ricorrente di sostenere le spese legali.

I fatti

F.S., 63 anni e originario di Castelvetrano, ha lavorato per molti anni come vicesegretario generale e capo del primo settore affari generali nel Comune di Partanna.

Ha ricoperto anche il ruolo di avvocato dell’ente e ha svolto funzioni amministrative significative. Nel suo ricorso, F.S. ha denunciato di aver subito nel corso degli anni danni a causa delle condotte dell’amministrazione comunale.

Ha contestato il suo demansionamento, affermando di aver vissuto atti discriminatori, dequalificanti e mobbing. Il suo obiettivo era ottenere dal tribunale la condanna dell’amministrazione e il risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

Le considerazioni dell’avvocato

Il Comune di Partanna ha assunto come difensore l’avvocato Girolamo Rubino, il quale ha sostenuto in aula che la versione dei fatti presentata dal ricorrente non corrispondeva alla realtà.

Rubino ha fatto notare che alcune decisioni non erano imputabili all’amministrazione, come la cancellazione di F.S. dall’albo degli avvocati, che è stata disposta esclusivamente dal Consiglio dell’Ordine di Marsala per motivi di incompatibilità legati ai suoi incarichi amministrativi in altre istituzioni durante un periodo di aspettativa.

L’avvocato ha anche chiarito che la rimozione dell’incarico di capo della polizia municipale non era una misura ritorsiva, ma piuttosto il risultato di una richiesta di assegnazione a un nuovo ruolo avanzata dallo stesso F.S. in seguito a un procedimento disciplinare a suo carico, escludendo quindi qualsiasi intento di mobbing.

Inoltre, Rubino ha affermato che l’assegnazione del nuovo incarico di posizione organizzativa nell’ufficio del giudice di pace e l’ufficio Cuc, contestato dal ricorrente, era avvenuta a seguito della sua richiesta di cambiamento di ruolo.

Secondo il legale, tale assegnazione non poteva essere considerata una violazione dei diritti del lavoratore, in quanto rientrava nella categoria professionale (D) riconosciuta a F.S. al momento della sua assunzione.

La decisione del tribunale

In conclusione, il tribunale ha confermato la legittimità delle azioni del Comune di Partanna, respingendo il ricorso di F.S. e evidenziando la mancanza di prove a sostegno delle accuse di condotte illecite.

Inoltre, il tribunale ha imposto al ricorrente il pagamento delle spese legali.