Vacanze vacanti: guida al risarcimento

Vacanze vacanti: guida al risarcimento

Sono passati pochi giorni dall’inizio dell’estate, molti hanno già goduto le loro vacanze ma tanti altri sono sul punto di organizzare le loro. Oggi organizzare l’intera vacanza è facilissimo, con un semplice click si può prenotare tutto; ma attenzione, ci sono delle accortezze da seguire e noi siamo qui per questo.

Può però capitare che le foto delle strutture che facilmente possono visionarsi nelle piattaforme online o le informazioni da queste date, differiscono dalla realtà. Anche in queste ipotesi, però, non c’è da preoccuparsi, ecco ciò che potete fare.

In primo luogo, è di fondamentale importanza documentare, attraverso screenshot di foto o di possibili conversazioni con gli host, le condizioni alle quali avete acquistato il soggiorno. Accertatevi quindi di avere le prove di quanto prenotato, della camera da voi scelta, della presenza o meno di servizi specifici come l’aria condizionata, la palestra, la spa e quant’altro. Una volta arrivati nella struttura prestate attenzione a tutti i dettagli ed anche in questo caso documentate, con foto e video, ciò che è diverso da quello che vi era stato promesso.

Se mai dovesse capitarvi un episodio del genere, è bene ricordare che si può sempre cercare di trovare un’immediata soluzione al problema anche in maniera bonaria; chiedete quindi per iscritto alla struttura di trovare un’alternativa al problema, ad esempio cambiando la camera o facendo uno sconto. Nel caso in cui la struttura non è ben disposta ad accogliere la vostra richiesta, oltre a conservare tutte le ulteriori spese effettuate, avrete sempre modo di tutelarvi una volta tornati a casa.



L’articolo 46 del Codice del turismo (D.lgs. 23 maggio 2011, n.79) prevede, infatti, la possibilità di richiedere un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta. Resta ovviamente ferma la possibilità di risolvere il contratto per inadempimento ex art 1453 codice civile e conseguentemente richiedere il rimborso pari alla somma spesa alla struttura recettizia o all’intermediatore che vi ha venduto il pacchetto turistico.

Il codice del consumo non si limita a tutelare il consumatore, in quanto contraente debole, solamente nell’aspetto prettamente patrimoniale. Il danno da vacanza rovinata viene infatti pacificamente ritenuto uno dei danni “non patrimoniali” ai sensi dell’articolo 2059 codice civile. È così che i momenti di svago, di relax e di divertimento vengono fatti rientrare nella categoria degli interessi non patrimoniali della persona e pertanto risarcibili.

Sarà quindi possibile rivolgersi al giudice per richiedere il risarcimento del danno non patrimoniale, ossia morale, il quale farà riferimento alla vera e propria sofferenza da voi subita. Con riguardo alla quantificazione del danno, anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea è stata chiara sulla natura equitativa; la quantificazione sarà rimessa alla discrezionalità del Giudice, il quale però dovrà tenere conto di alcuni importanti elementi come l’irripetibilità del viaggio, il valore soggettivo attribuito alla vacanza dal consumatore e lo stress subito a causa dei disservizi.

Infine, nella sfortunata ipotesi che questo sia proprio il vostro caso, se seguirete la nostra guida avrete in mano tutte le prove per venire da noi e richiedere il risarcimento che vi spetta. Ma attenzione ai tempi! Avete tempo fino a tre anni dopo la fine del soggiorno per fare valere i vostri diritti.

AVV. ELENA CASSELLA