Il coniuge titolare dell’assegno divorzile ha diritto solo al TFR e non alle altre eventuali indennità

Il coniuge titolare dell’assegno divorzile ha diritto solo al TFR e non alle altre eventuali indennità

L’art. 12 bis della legge 898/1970 dispone che “il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell’articolo 5, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”.

Quindi il diritto alla corresponsione della percentuale dell’indennità di fine rapporto dell’altro coniuge deve essere subordinato alla sua effettiva percezione in capo al beneficiario stesso (che coincide con la cessazione del rapporto di lavoro), in modo da scongiurare, da una parte, che siano versate all’ex somme non ancora ricevute, dall’altra che il relativo credito – la cui quota va comunque determinata al netto delle imposte – sia divenuto liquido ed esigibile.

Ma non ogni somma derivante dalla cessazione del rapporto di lavoro può essere esigibile. Infatti la legge dispone che il coniuge in possesso dei requisiti prescritti, avrebbe diritto solo alle indennità di fine rapporto e quindi non anche all’indennità d’incentivo all’esodo con cui viene regolata la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

È quanto hanno statuito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella recentissima sentenza n. 6229/2024 del 7 marzo u.s..

A seguito della pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio di due coniugi, il Tribunale aveva posto a carico dell’ex marito l’obbligo di corrispondere alla ex moglie un assegno divorzile, mensile, pari ad Euro 9.000,00.

Tuttavia la signora citava in appello l’ex asserendo che questi diversi anni prima avesse interrotto il rapporto lavoro, percependo oltre al TFR anche un’ulteriore somma a titolo di “incentivo all’esodo”, chiedendo la corresponsione del 40% (come previsto dalla legge) sia per l’una che per l’altra.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano veniva proposto ricorso in Cassazione ma in ragione del contrasto in materia della giurisprudenza di legittimità, sono state investite della questione le Sezioni Unite che hanno escluso la possibilità da parte dell’ex coniuge di richiedere una percentuale anche della somma percepita a titolo di “incentivo all’esodo” dal beneficiario.

AVV. ELENA CASSELLA