Diritto all’oblìo oncologico

Diritto all’oblìo oncologico

Una malattia oncologica è quanto di più devastante possa attraversare e segnare l’esistenza di un essere umano.

La sua scoperta richiede una capacità d’accettazione tanto fisica quanto psichica.

È complessa da vivere la dimensione del malato.

Lo è ancor di più se attorno ad esso non esiste un sistema capace di farsi rete e scudo avverso le innumerevoli problematiche che la sofferenza porta con sé.

La guarigione dovrebbe rappresentare la sconfitta di tanto dolore, il suo trionfo in qualche modo.

Eppure non è sempre così. È stato il Parlamento italiano, accogliendo le istanze di molti, ad avvertire la necessità di dar vita ad un provvedimento che ponesse un argine al dilagante fenomeno per il quale, nonostante l’ormai riconosciuta guarigione clinica, il rientro per così dire nel mondo dei sani e guariti rappresenta un meccanismo tendenzialmente diseguale.

La gran parte di costoro hanno di fatto messo in luce come notevoli siano le discriminazioni cui vanno incontro nell’esercizio dei loro diritti legittimi ponendo un’attenzione particolare all’accesso ai servizi finanziari, bancari, assicurativi, nonché alle procedure di adozioni di minori.

È ad esempio il caso di chi, dopo essergli stato diagnosticato un tumore al seno, si vede negata la possibilità di accedere ad un mutuo proprio a causa delle sue condizioni di salute ritenute ostative per una garanzia a lungo termine.

O ancora il caso di chi non abbia potuto procedere ad un’adozione perché in cura da ventisei mesi a causa di un tumore alla tiroide. Seppure guarito da parecchi anni non gli viene riconosciuto un diritto che non dovrebbe subire differenziazioni di sorta.

La discriminazione risiederebbe proprio in quelle domande relative al proprio stato di salute valutate negativamente e al contempo ritenute determinanti per una buona riuscita di un prestito a lunga scadenza, per l’assunzione presso un datore di lavoro e finanche per la richiesta di adozione di un figlio.

Il diritto al cd. Oblio oncologico diventa pertanto un diritto che va in maniera improcrastinabile garantito e tutelato.

Lo stesso Parlamento europeo con una Risoluzione del 16 febbraio 2022, che il testo unico è diretto a recepire, nell’affermare che “le compagnie di assicurazione e le banche non dovrebbero considerare la storia clinica delle persone colpite da cancro” chiede ai Paesi Membri “di modificare la normativa interna garantendo che i sopravvissuti a patologie oncologiche non vengano discriminati rispetto al resto dei consumatori”.

In buona sostanza non può essere considerata una colpa essere colpiti da una malattia così invasiva e dilagante.

Non è infatti così raro che istituti accreditati si basino sulla storia clinica del cliente sia per imporre “oneri ulteriori” rispetto a quelli regolarmente previsti sia per valutare la reale “solvibilità” dello stesso.

Pregiudizi non più tollerabili.



Il diritto all’oblio oncologico configurandosi quale diritto soggettivo riconoscerebbe in capo al paziente guarito la libertà di scegliere se condividere o meno informazioni su malattie pregresse.

Rendere “private” le condizioni di salute degli ex pazienti oncologici utilizzabili semplicemente per motivi statistici. Questa la ratio del provvedimento.

Oggi molte tra le neoplasie all’esito di un trattamento terapeutico faticoso donano una più longeva aspettativa di vita.

È necessario tutelare ancor di più questo tratto di esistenza.

Nello specifico così come statuito dall’art 2 del testo unificato, norma rubricata Accesso ai servizi bancari, finanziari e assicurativi” si stabilisce espressamente che “ai fini della stipulazione o del rinnovo dei contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, non sia ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto alla metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età”.

Si specifica altresì che le banche, gli istituti di credito, le imprese di assicurazioni e gli intermediari finanziari siano tenute a fornire alla controparte adeguate informazioni circa il diritto in questione in tutte le fasi di accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi comprese le trattative precontrattuali, la stipulazione e il rinnovo dei contratti.

Si fa espresso divieto di imporre al contraente limiti, costi e oneri aggiuntivi e altresì divieto di richiedere, da parte degli istituti in questione, l’effettuazione di visite mediche di controllo e di accertamenti sanitari.

Nell’ipotesi in cui fossero state fornite precedentemente codeste informazioni non potrebbero essere utilizzate per una valutazione del rischio o della reale solvibilità dello stesso.

Con riguardo ai contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore della presente legge la nullità comminata per violazione delle disposizioni in esame, rilevabile d’ufficio, opererà solo a vantaggio della persona fisica contraente.

L’art. 3 innovando in parte la legge 4 maggio 1983 n.184 riguardante la disciplina per l’adozione e l’affidamento dei minori inserisce nuove disposizioni che limitano l’ambito d’indagine relative allo stato di salute di coloro che intendono adottare un minore.

Espressamente si pattuisce che “queste non possono avere ad oggetto patologie oncologiche trascorsi dieci anni dalla fine del trattamento terapeutico, in assenza di recide o ricadute, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età”.

L’art.4 estende all’accesso alle procedure concorsuali il divieto di richiedere informazioni sullo stato di salute degli interessati concernenti “patologie oncologiche da cui essi siano stati affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni dalla data della richiesta: anche in tal caso il termine sarà ridotto alla metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del ventunesimo anno di età”.

L’art 5 detta infine disposizioni transitorie e finali. Spetterà al decreto del Ministro della Salute la definizione delle modalità e delle forme dei requisiti necessari ai fini dell’applicazione della presente legge. E sarà sempre un decreto del Ministro della Salute, entro tre mesi dall’entrata in vigore, a redigere l’elenco delle eventuali patologie oncologiche per le quali applicare termini inferiori rispetto a quelli indicati e previsti.

Come fatto notare da più parti la guarigione associata a questo iter non sarà più solo fisica ma anche “sociale”.

Dopo il passaggio al Senato l’Italia potrà adeguarsi alle legislazioni più avanzate in Europa garantendo dignità, libertà e speranza a milioni di persone.