A partire dal 22 giugno i processi relativi alle famiglie e ai minori subiranno delle modifiche. La riforma del processo civile (legge 206/2021) contempla infatti anche norme precettive, che si applicano, cioè, al momento della loro entrata in vigore. Ciò secondo il principio tempus regit actum.
L’art. 1, comma 37, dispone infatti che le norme della riforma si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della riforma stessa. Si tratta del 22 giugno 2022.
Le tre fasi
La legge prevede tre fasi, al termine delle quali prenderà vita il nuovo processo sulla famiglia e i minori.
Anzitutto viene ripartita in maniera diversa la competenza tra il Tribunale Ordinario e il Tribunale per i Minorenni. L’art. 1, comma 28, estende la competenza del giudice ordinario anche ai casi in cui il procedimento davanti a lui sia introdotto dopo quello innanzi al giudice dei minori. In tal caso quest’ultimo dovrà adottare tutti gli opportuni provvedimenti nell’interesse del minore e dovrà trasmettere gli atti al giudice ordinario, innanzi al quale il procedimento continuerà.
Però il comma 28 tiene ferma la competenza del tribunale per i minorenni in un caso: quando i provvedimenti di cui all’art. 709 ter c.p.c. (sulla responsabilità genitoriale e sulle le modalità di affidamento del figlio) siano adottati, appunto, da questo tribunale. In tal caso il giudizio dovrà essere introdotto dinanzi al giudice dei minori e, se viene proposto davanti a quello ordinario, quest’ultimo deve trasferire gli atti al primo.
Nomina di un curatore speciale per il minore
Il legislatore è intervenuto anche sugli artt. 78 e 80 c.p.c., riconoscendo al minore la qualità di parte processuale e disponendo che per lo stesso sia nominato un rappresentante, ossia il curatore speciale.
In particolare, il giudice provvede alla nomina dello stesso, a pena di nullità degli atti del procedimento:
- quando il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori o quando uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell’altro;
- quando dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l’adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;
- quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni;
- quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore.
All’art. 80 c.p.c. vengono aggiunti altri commi sempre sulla nomina del curatore speciale.
Negoziazione assistita
La riforma estende l’ambito applicativo di questo istituto ad alcuni casi:
- mantenimento di figli minori nati fuori dal matrimonio;
- mantenimento di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori dal matrimonio.
Seconda fase
Con riferimento alla seconda fase, entro un anno dalla pubblicazione della legge (cioè, verso la fine del 2023) il Governo dovrà adottare uno o più decreti legislativi che diano via al rito unico per tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza tanto del Tribunale Ordinario quanto di quello per i minorenni. Questo prenderà il nome di “procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”.
Non rientreranno nel rito unico, e quindi manterranno la disciplina attuale, i procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità e quelli in materia di adozione di minori e di immigrazione.
Terza fase
Per quanto riguarda la terza ed ultima fase, entro un anno dalla pubblicazione dei decreti legislativi della seconda fase (cioè, entro la fine del 2025) il Governo dovrà adottare uno o più decreti legislativi per l’istituzione del Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie. Questo sarà suddiviso in sezioni circondariali e distrettuali e sostituirà il Tribunale per i Minorenni.