La separazione è un istituto che come sappiamo interessa principalmente le due figure genitoriali nonché, qualora presenti, i figli e i rapporti che inevitabilmente vengono a modificarsi tra di loro.
Dal momento della separazione si verifica spesso che la frequenza nelle visite e nella presenza del genitore non collocatario con i propri figli assuma profili di difficile gestione: vuoi perché è il padre stesso a disinteressarsi nel tempo, vuoi perché i figli addossano delle responsabilità ad uno dei genitori per la dissoluzione della famiglia, vuoi ancora perché uno dei genitori riesce nel tempo a convincere i figli che la causa del fallimento del matrimonio è addebitabile esclusivamente all’ex coniuge.
In tutto questo, a farne le spese in molti casi, sono i nonni che per motivi e responsabilità non loro, si vedono pian piano allontanati dagli affetti da e verso i nipoti: si verifica sovente che la madre collocataria dei figli non voglia più avere alcun rapporto con la famiglia dell’ex coniuge, oppure perché gli stessi nonni, magari di età avanzata, non hanno a disposizione i mezzi per poter incontrare direttamente i nipoti.
A tal fine, è il nostro stesso codice a garantire legittimamente il diritto di visita dei nonni: l’articolo 317-bis del Codice Civile garantisce ai nonni il diritto di vedere i nipoti e questo diritto non decade nemmeno in caso di divorzio dei genitori.
Il diritto di intrattenere tali rapporti nonni – nipoti è sancito anche a livello europeo; in particolare lo ha ribadito la Corte di Giustizia Europea nella recente sentenza n. 335 del 2017.
Una precisazione è però sempre opportuna da fare: il giudice può legittimamente limitare tale diritto di visita laddove si ravvisi, nella condotta dei nonni, un pregiudizio sulla serenità dei minori. In questi casi il Giudice, anche valutando l’età del minore, potrà procedere alla libera audizione dello stesso, per comprendere le sue reali volontà ed eventuali contestazioni nelle richieste formulate dal nonno.
Quello che realmente dovrà essere tutelato è il principio secondo cui gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, ma che lo stesso non è un diritto incondizionato, ma subordinato alla valutazione del Giudice sul solo ed esclusivo interesse del minore.
In casi di questo genere, sarà sempre opportuna l’assistenza e la difesa dei propri diritti (sia del nonno che del minore) da parte di un avvocato esperto in diritto di famiglia, che possa in tal modo valutare attentamente gli interessi di ciascuna delle parti e trovare una soluzione che rappresenti, in ogni caso, la volontà di tutelare in primo luogo l’interesse del minore alla propria serena crescita, anche nelle relazioni con i familiari.