Tra i doveri che sorgono dal matrimonio, certamente il più importante è quello di fedeltà tra i coniugi. Alla base di un solido rapporto coniugale, fondamentale diventa il rispetto reciproco tra le parti e, nel caso in cui questo venga meno, la soluzione spesso diventa quella della separazione. Ma nel caso in cui il tradimento sia avvenuto solo online, potrà pur sempre parlarsi di tradimento e dunque chiedere l’addebito della separazione?
Al giorno d’oggi, la vita di ciascuno di noi è sempre più dipendente dai social network, WhatsApp, Instagram. Tutti canali ove è molto più semplice allacciare rapporti con altra gente, magari a migliaia di chilometri di distanza. Accade di frequente pertanto, che anche persone sposate, intrattengano rapporti con altre persone all’infuori del rapporto coniugale, spesso delle vere e proprie relazioni extraconiugali. Ma queste possono intendersi come tradimento?
Il problema che si pone è proprio questo: individuare esattamente il momento in cui lo scambio di messaggi, foto o video possa determinare un tradimento.
Costituisce tradimento sicuramente lo scambio di messaggi di evidente natura sentimentale, come ad esempio una confessione d’amore oppure la manifestazione del desiderio di incontrarsi o di stare insieme. Oppure lo scambio di immagini o video di intimità reciproca, che non possono significare altro che la volontà di tradire il proprio coniuge, offendendo la dignità e l’onore dello stesso.
Anche la Cassazione si è recentemente espressa in tal senso, con l’ordinanza 16/02/2021 n. 3879, che ha previsto la pronuncia di addebito della separazione nei confronti del coniuge che va su siti per incontri. È chiaro che in giudizio, bisogna sempre dimostrare concretamente tale comportamento del coniuge, dunque producendo documenti o foto che possano incontrovertibilmente dimostrare il tradimento.
Cosa significa addebito della separazione
L’articolo 151, comma 2 del Codice Civile, dispone che “il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, dove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
La dichiarazione di addebito, è dunque una pronuncia resa dal Giudice ove si attesta che la separazione possa essere imputabile a uno o ad entrambi i coniugi (art. 548, comma 2 c.c.) per la violazione, dolosa o colposa, dei doveri relativi al matrimonio, con ciò determinando dei provvedimenti di natura economica. Inoltre il coniuge infedele perderà i diritti successori nei confronti dell’altro coniuge e potrà anche essere disposto un risarcimento per i danni subiti.
In altra pronuncia di Cassazione, la n. 9348 del 16 aprile 2018, la violazione dell’obbligo di fedeltà sussiste anche in presenza di un rapporto extraconiugale su Internet. Il tradimento virtuale è stato quindi ritenuto contrario ai doveri matrimoniali e considerato alla stregua di qualsiasi altro tradimento.
In definitiva, l’infedeltà virtuale rientra a tutti gli effetti nella categoria dell’adulterio, anche se risulterà certamente opportuno effettuare una valutazione caso per caso.