ITALIA – Green Pass sì o Green Pass no? È questo l’interrogativo che da settimane divide il nostro Paese. Chi opta per il sì, ritiene sia corretto che per certi eventi e in determinate strutture sia consentito l’accesso solo alla popolazione vaccinata. Chi vota no, trova invece che lo strumento sia altamente discriminatorio, invocando anche la violazione della privacy nella misura in cui, al momento dell’esibizione del Green Pass, vada esibito anche un documento di identità.
Su tale ultimo aspetto si è pronunciato il Garante Privacy, sostenendo che verificare l’identità di un individuo al momento dell’esibizione del Green Pass non costituisce una violazione dei suoi dati personali.
Più specificamente, il Garante per la protezione dei dati personali si è riunito in seduta straordinaria lo scorso 10 agosto per rispondere a un quesito posto dalla Regione Piemonte: è lecito che gli esercenti di ristoranti e bar verifichino l’identità personale dell’intestatario della certificazione verde?
Ecco chi è autorizzato a verificare l’identità personale
Il Garante Privacy ha risposto richiamando l’art. 13, comma 2, del D.P.C.M. 17 giugno 2021, che autorizza i seguenti soggetti a controllare l’identità di chi esibisce il Green Pass:
- i pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni;
- il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, che sia iscritto nell’elenco di cui all’art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
- i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde, nonché i loro delegati;
- il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso del Green Pass, nonché i loro delegati;
- i vettori aerei, marittimi e terrestri e i loro delegati;
- i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso del pass e i loro delegati.
Naturalmente il fatto che i dati possano essere controllati dai soggetti sopra indicati, non significa che gli stessi siano autorizzati a raccoglierli. La raccolta non è, infatti, consentita dal comma 5 dell’art. 13 citato e la sua espletazione costituirebbe un caso di violazione della privacy.
Pertanto – ha concluso il Garante – il trattamento dei dati personali deve consistere nella sola verifica dell’identità dell’intestatario del Green Pass, da espletare chiedendo l’esibizione di un documento di identità.