Medico sbaglia? Cassazione: ne risponde anche l’Asp

Medico sbaglia? Cassazione: ne risponde anche l’Asp

Rivoluzionaria la sentenza della Corte di Cassazione in materia di responsabilità civile per danni cagionati dal medico convenzionato al paziente. Il 27 marzo 2015, il Supremo Collegio, sezione III, ha emanato un’epocale decisione n. 6243, in una causa promossa dai familiari del danneggiato nei confronti del proprio medico convenzionato e nei confronti dell’ASL “Torino 4” (già USL Chivasso 7), aprendo nuovi scenari nei rapporti tra l’Asp, medici e pazienti.

Il fatto risale all’anno 1997, allorquando un signore di Chivasso sentendosi male chiamò immediatamente il medico di base; quest’ultimo lo visitò solo 24 ore dopo il sollecito, peraltro sbagliando la diagnosi. Il ritardo del medico e l’errata diagnosi furono la causa – a dire dei familiari – di un aggravamento dello stato di salute del paziente e di un attacco ischemico che colpì l’uomo, con conseguente paralisi della parte sinistra del corpo. I familiari decisero allora di promuovere la causa di risarcimento danni nei confronti non solo del medico di base, anche nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale competente.

Ribaltando i due primi gradi di giudizio, la Cassazione civile, con la pronuncia n. 6243/2015 ha accolto la richiesta dei familiari ritenendo responsabile del danno cagionato al paziente non solo il medico di base, ma anche l’Azienda Sanitaria Locale. Dunque per la prima volta, viene configurata in capo all’Asp una responsabilità civile per le mancanze del suo medico convenzionato. Alla base dell’innovativa decisione, vi è una ri-disegnazione dei rapporti tra il SSN e i medici di famiglia, operata dai legali dei familiari, ma accolta in tota re perspecta dalla Cassazione. Infatti, fino ad oggi, i medici di famiglia sono stati considerati alla stregua dei “liberi professionisti”, e come tali ritenuti esclusivamente responsabili per gli errori commessi nei rispettivi ambiti professionali, da oggi alla luce del dictum della Cassazione i medici di famiglia o di base vengono considerati “ parasubordinati”.

Partendo da questa nuova e innovativa configurazione del rapporto giuridico tra l’ASP e il medico convenzionato, gli ermellini per la prima volta enunciano i seguenti principi:

L’Asp ha un’obbligazione ex lege di prestare l’assistenza medico-generica al paziente, anche mediante l’opera del medico convenzionato. In questo caso, dunque è applicabile la disciplina sulle obbligazioni in generale del titolo I libro IV del c.c.;

Il medico convenzionato è obbligato alla prestazione, dunque in virtù del rapporto di convenzionamento e non per un rapporto giuridico diretto con l’utente;

L’Asl è soggetto debitore di una prestazione che eroga servendosi del medico convenzionato che pertanto, assume la veste di ausiliario. La prestazione rimane libera nei suoi contenuti, ma l’Asl ha il dovere di esercitare un controllo sul suo medico convenzionato (parasubordinato).

La Corte di Cassazione, pertanto, sulla base di tali enunciati ha accolto la domanda dei familiari del paziente sancendo che “l’Asl è responsabile civilmente, ai sensi dell’art 1218 c.c. del fatto illecito che il medico con essa convenzionato per l’assistenza medico-generica, abbia commesso in esecuzione della prestazione curativa, ove resa nei limiti in cui la stessa è assicurata e garantita”. Tali principi di diritto, ancorchè chiari e definiti, non mancheranno di sollevare dispute e conflitti, ma per intanto hanno il merito di ampliare la tutela del paziente e forse di far sentire meno “soli” i medici di famiglia.

Avv. Claudia Cassella del foro di Catania