Ricerca telematica dei beni da pignorare

Ricerca telematica dei beni da pignorare

La legge 10 novembre 2014 n. 162 ha introdotto a partire dall’11 dicembre 2014 una serie di misure destinate a tutelare maggiormente le posizioni creditorie, attraverso l’implementazione di nuove disposizioni che da un lato disincentivano i ritardi nei pagamenti, dall’altro rendono più celeri, efficaci e trasparenti le procedure esecutive. A tutela del credito, la novità normativa più incisiva è quella introdotta dall’art. 17 della legge sopra richiamata che modificando l’art. 1284 c.c, ha elevato la misura del saggio degli interessi moratori nei contenziosi civili in misura pari a quella prevista dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (dall’1 all’8,15%). Lo scopo del legislatore, nell’estendere l’applicazione degli interessi di mora a tutti i casi di ritardo ingiustificato nei pagamenti, è quello di impedire che il debitore strumentalmente instauri il processo civile al solo fine di rimandare il momento in cui sarà effettivamente tenuto ad onorare il proprio debito.

Ma, in presenza di un credito accertato (spesso, dopo tanti anni di contenzioso civile), l’esigenza avvertita dai creditori è quella di poterlo riscuotere in tempi brevi, semplificando il processo esecutivo. Presidente della Sezione esecuzioni civili del Tribunale di Catania Marisa Acagnino: “In verità, di recente il legislatore si è accorto (direi finalmente) dell’importanza cruciale che l’esecuzione ha nel rendere effettivo ed efficace il ruolo della giurisdizione civile ed è intervenuto più volte per superare alcune criticità (già evidenziate dalla giurisprudenza di merito), per ridurre i tempi e per assicurare una maggiore tutela del credito”.

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Per raggiungere questi obiettivi, una delle novità di maggiore interesse e il cui impatto appare realmente innovativo è l’accesso da parte dei creditori alle banche dati on line. “Sicuramente – dice ancora Marisa Acagnino -. Nell’ottica di consentire il soddisfacimento della pretesa creditoria, è stato introdotto l’art. 492 bis c.p.c. che prevede la possibilità che il creditore sia autorizzato dal presidente del Tribunale ad accedere, tramite ufficiale giudiziario alle banche dati delle pubbliche amministrazioni, e, in particolare, all’anagrafe tributaria, al PRA, agli enti previdenziali, per acquisire tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. La norma troverà completa attuazione solo dopo l’emissione del decreto interministeriale previsto dall’art. 155 quater disp. att. c.p.c., che dovrà disciplinare modalità di accesso e di conservazione dei dati e quando gli UNEP saranno dotati delle necessarie strumentazioni tecnologiche. In attesa di tale normativa secondaria e degli investimenti in risorse, soccorre l’art. 155 quinquies disp. att. c.p.c. che consente all’avvocato, sempre su autorizzazione del presidente del Tribunale, tramite i relativi gestori, di ottenere dati contenuti nei predetti archivi telematici”.

Diritto del creditore di accedere alla banca dati e privacy del debitore: un difficile ma necessario bilanciamento. “Si tratta di un importante strumento, segno di una precisa scelta politica, si impone una limitazione alla tutela della privacy del cittadino, in nome della tutela del credito, esigenza sociale oggi avvertita in modo sempre più diffuso, attesa la crisi economica e la tendenza di molti a sottrarsi all’adempimento delle obbligazioni”.

Un’altra interessante novità è l’introduzione della norma 164 bis disp. att. c.p.c. che consente la chiusura anticipata di una procedura esecutiva,quando non sia più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo“.

L’art. 164 bis disp att. c.p.c. è di immediata applicazione ed esprime una decisiva inversione di tendenza, nel solco già segnato dalla riforma del 2005 che ha sensibilmente aumentato il potere del giudice dell’esecuzione, in caso di inattività del creditore procedente. In passato, infatti, l’espropriazione, in particolare quella immobiliare, era utilizzata dal creditore procedente come una “spada di Damocle”, pendente sulla testa del debitore esecutato che pagava, anche in più soluzioni, il debito per evitare che il creditore proseguisse fino alla vendita. Il legislatore del 2005 ha fissato termini precisi alle iniziative del creditore, il cui inutile decorso comporta la pronuncia di estinzione della procedura. Con la norma citata, al giudice dell’esecuzione è stato fornito un ottimo strumento deflattivo che prescinde anche dalla volontà del creditore procedente. La valutazione del giudice è, infatti, del tutto indipendente dalle intenzioni delle parti e, così com’è formulata, la norma appare diretta applicazione del principio costituzionale di “ragionevole durata del processo”, da ritenersi esteso anche al rito esecutivo.

Inoltre, il legislatore ha introdotto una serie di modifiche nel rito delle esecuzioni volte ad adeguare le procedure alle innovazioni tecnologiche conseguenti al processo civile telematico. Uno fra tutte, sono state modificate le modalità di trasmissione del pignoramento alla cancelleria del Tribunale. “Fino al gennaio 2015, il verbale di pignoramento, dopo la notifica al debitore, veniva consegnato al Tribunale dall’ufficiale giudiziario, invece, l’art. 518 c.p.c., nella attuale formulazione, prevede che l’ufficiale giudiziario consegni all’avvocato del creditore procedente il pignoramento e sarà l’avvocato (entro un termine che varia da 15 a 30 giorni) a trasmetterlo al Tribunale, iscrivendo a ruolo la procedura. Non si tratta di un’innovazione di poco conto, sia perché l’avvocato può iscrivere a ruolo la procedura con modalità telematica, producendo in allegato il pignoramento, della cui autenticità è garante, sia perché si evita così la pendenza di esecuzioni che il creditore, dato l’esito negativo del pignoramento, non intenda perseguire, con l’iscrizione a ruolo”.

Insomma nuovi strumenti e speranze per i creditori?In realtà, a parte qualche imperfezione tecnica, il legislatore, con la riforma in commento, ha saputo raccogliere gli spunti innovativi, in parte già presenti nel sistema, e gli input provenienti dall’innovazione telematica, adottando scelte anche coraggiose, assolutamente necessarie per dare efficienza alla nostra giustizia”.

Avv. Claudia Cassella del Foro di Catania