Incidenti d’auto, diventa obbligatoria la negoziazione assistita

Incidenti d’auto, diventa obbligatoria la negoziazione assistita

E’ ormai imminente: a partire dal prossimo 9 febbraio, chiunque intenda agire in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni cagionati da circolazione di veicoli e natanti, avrà l’obbligo di invitare, preventivamente, la controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita da avvocati, per tentare di dirimere la controversia amichevolmente, in sede stragiudiziale, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale.

La procedura di negoziazione assistita è stata introdotta nel nostro ordinamento dal decreto legge n. 132/2014, recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile“, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 162/2014.

La ratio sottesa a tale novità legislativa è quella di incentivare la risoluzione delle controversie in sede stragiudiziale, al fine di decongestionare il sistema e gli ingranaggi della giustizia civile. Si tratta di un provvedimento con cui il Legislatore riprende diverse disposizioni già dettate dal D.Lgs. n. 28/2010 in tema di mediazione, ma che non si sostituisce né si sovrappone a quest’ultimo.

In pratica, se si vorrà adire il Giudice di Pace in seguito a un incidente stradale, oppure il Tribunale al fine di ottenere un risarcimento, occorrerà che il danneggiato si rivolga agli avvocati per spedire alla compagnia di assicurazione un invito a stipulare una convenzione di negoziazione.

Il suddetto invito deve:

– indicare l’oggetto della controversia;

– contenere l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli art. 96 e 642, comma 1, c.p.c.;

– contenere la certificazione dell’autografia della firma apposta all’invito ad opera dell’avvocato che formula l’invito.

La trasmissione dell’invito o la sottoscrizione della convenzione producono gli effetti della domanda giudiziale sulla prescrizione e impediscono (per una sola volta) la decadenza. Se, però, l’invito viene rifiutato o non viene accettato entro trenta giorni, l’azione deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, previsto dalla legge, termine che decorrerà dalla data del rifiuto, dallo scadere dei trenta giorni senza che l’invito sia stato accettato o dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.



Qualora l’invito venga accettato dalla controparte, si procederà alla stipula della convenzione di negoziazione assistita, avente ad oggetto l’impegno delle parti a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati.

La convenzione deve prevedere un termine per la conclusione della procedura, non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi (prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti) e l’oggetto della controversia.

La convenzione deve essere stipulata in forma scritta, a pena di nullità, deve essere sottoscritta dalla parti e dagli avvocati che le hanno assistite, i quali, inoltre, certificano l’autografia delle sottoscrizioni dei propri assistiti.

In seguito alla conclusione della convenzione, si apre la fase di negoziazione vera e propria. La negoziazione deve essere improntata ai principi di lealtà, buona fede e riservatezza in merito alle informazioni ricevute.

Qualora, in esito alla fase di negoziazione, le parti non raggiungano alcun accordo, verrà redatta la dichiarazione di mancato accordo, che gli avvocati designati certificheranno. A questo punto, la condizione di procedibilità si considera avverata e, pertanto, la parte che ne abbia interesse potrà proporre la domanda giudiziale.

Qualora, invece, le parti raggiungano un accordo, quest’ultimo dovrà essere sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le hanno assistite. Gli avvocati che hanno assistito le parti in questa procedura, non potranno impugnare l’accordo formalizzato, diversamente commetterebbero un illecito deontologico.

L’accordo sottoscritto costituisce titolo esecutivo ed è valido per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Speriamo che nell’ambito della RC AUTO, le importanti novità introdotte dalla d.l. 132/2014 in commento, quali l’invito del danneggiato alla negoziazione assistita non diventino solo mere formalità fra le altre: è legittimo il dubbio che si allunghino i tempi per ottenere il risarcimento dei danni, a discapito di una giustizia più giusta ed efficiente, obiettivo precipuo cui deve tendere ogni moderna democrazia.

Avv. Claudia Cassella del Foro di Catania