Il rilascio della certificazione per avere diritto al contrassegno per l’handicap, viene regolamentato dal DPR 16/12/1992 n. 495 art. 381, e dal DPR 24/07/1996 n. 503 art. 12.
Il DPR 16/12/1992 n. 495 art. 381 cita: “…certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Unità Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l’autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta”.
L’utente che intende usufruire di tale beneficio si rivolgerà all’Ufficio di Medicina Legale dell’ASP di appartenenza, pagherà un ticket per effettuare la visita, dovrà esibire apposita documentazione attestante le infermità di cui è affetto nella loro gravità.
Il dirigente medico che effettuerà la visita valuterà il paziente e la documentazione sanitaria esibita e, seguendo apposite linee di indirizzo stabilite per le varie patologie, se rientra nei canoni previsti, rilascerà idonea certificazione.
Nel DPR 24/07/1996 n. 503 art. 12, invece, sono diversi i punti da segnalare:
1.Alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta è rilasciato dai comuni, a seguito di apposita documentata istanza, lo speciale contrassegno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo.
2. Il contrassegno è valido per tutto il territorio nazionale.
3. La normativa di cui al presente articolo si intende estesa anche alla categoria dei non vedenti.
Con il certificato rilasciato dall’ASP, l’utente si recherà presso i vigili urbani del comune di appartenenza e, dopo compilazione di idonea modulistica, verrà rilasciato il contrassegno di handicap che dovrà esporre sul mezzo di trasporto.
Tale contrassegno è valido su tutto il territorio nazionale. Permette ai veicoli a servizio delle persone disabili la circolazione in zone a traffico limitato e il parcheggio negli spazi riservati.
Il contrassegno viene rilasciato a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di autoveicolo. Dal 15 settembre 2012 è entrato in vigore il nuovo contrassegno di parcheggio per disabili su modello dell’Unione europea.
Il nuovo contrassegno cambia nel formato e nel contenuto: il simbolo nero della carrozzella, su tagliando di colore arancione, è stato sostituito dallo stesso simbolo di colore bianco su sfondo blu, all’interno di un contrassegno rettangolare di colore azzurro. Nel retro del contrassegno, oltre ai dati anagrafici (nome e cognome e data di nascita) sarà aggiunta la foto e la firma del titolare. Tale contrassegno ha durata, generalmente, pari a 5 anni.
La certificazione dell’ASP non è necessaria solo nei seguenti casi:
• persone in possesso di certificato di invalidità civile (mod. ministeriale A-SAN) se in esso risulta espressamente barrata la casella recante la dicitura “impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore”.
• persone in possesso di certificato della visita per il riconoscimento della L. 104/92 quando venga riconosciuto l’art. 3 comma 3 e vi sia un SI sia sulla mobilità che sulla gravità della stessa,
• per i non vedenti, il certificato della visita per il riconoscimento di cieco assoluto o di cieco con residuo visivo non superiore a 1/20.
Allo scadere dei 5 anni si può rinnovare il contrassegno presentando uno dei documenti sotto indicati:
• certificato rilasciato dal medico curante del richiedente,
• certificato di invalidità civile (mod. ministeriale A-SAN) se in esso risulta espressamente barrata la casella recante la dicitura “impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore”,
• certificato della visita per il riconoscimento della L. 104/92 quando venga riconosciuto l’art. 3 comma 3 e vi sia un SI sia sulla mobilità che sulla gravità della stessa,
• per i non vedenti, il certificato della visita per il riconoscimento di cieco assoluto o di cieco con residuo visivo non superiore ad 1/20.
In caso di rinnovo con scadenza inferiore ai 5 anni occorre presentare uno dei documenti sotto indicati:
• certificato rilasciato dall’ASP, dall’Ufficio di Medicina Legale territoriale.
• certificato di invalidità civile (mod. ministeriale A-SAN) se in esso risulta espressamente barrata la casella recante la dicitura “impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore”.
• certificato della visita per il riconoscimento della L. 104/92 quando venga riconosciuto l’art. 3 comma 3 e vi sia un SI sia sulla mobilità che sulla gravità della stessa, per i non vedenti, il certificato della visita per il riconoscimento di cieco assoluto o di cieco con residuo visivo non superiore ad 1/20.
Al momento della presentazione della domanda dovranno essere consegnate:
• 1 foto formato tessera per l’apposizione sul contrassegno
• 1 marca da bollo di € 14,62
Sono esenti dalla marca da bollo coloro che hanno ridotte capacità motorie permanenti ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 art. 13 bis. Si fa presente che il vecchio contrassegno invalidi (color aragosta) in suo possesso dovrà in ogni caso essere sostituito con il nuovo modello entro il 14 settembre 2015. ( Art 3 comma 3 del DPR 30/7/2012 n°151).
ATTENZIONE
Che cosa non è possibile fare:
• esporre il contrassegno su un veicolo non a servizio del disabile (utilizzo improprio)
• usare il contrassegno da persona diversa dal titolare e lo stesso non è a bordo, chi lo utilizza soggiacerà alla sanzione per uso improprio del contrassegno (art.188, c.4 , C.d.S.).p
• circolare creando pericolo e intralcio
• sostare o fermarsi in zona di divieto
• utilizzare fotocopia del contrassegno o fare fotocopie per i parenti o altri
• alterare ( modifica materiale del contrassegno per farlo apparire diverso), contraffare (riprodurre il contrassegno per imitare in tutto in parte il contenuto di quello originale), falsificare il contrassegno (inserire dati inesistenti o comunque non veritieri) -(si incorre in sanzione penale art. 482 codice penale)
• continuare ad utilizzare il contrassegno da parte dei parenti anche quando il titolare del contrassegno è deceduto.
Conseguenze
L’uso improprio del contrassegno, l’utilizzo di fotocopie e l’intervento materiale sul contrassegno, sono soggetti oltre che alle sanzioni amministrative anche a quelle accessorie della sospensione e revoca dell’autorizzazione e del relativo contrassegno, si versa in ipotesi di reato e si incorre in sanzione penale ex art. 482 codice penale.